Articoli In evidenza
A.M.I. LATINA – EDUCAZIONE E LEGALITA’: STRUMENTI, DIMENSIONI E PROSPETTIVE PER UNA NUOVA UMANITA’
L’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) – sezione di Latina ha organizzato il prossimo 16 dicembre p.v. un convegno presso la Curia Vescovile, sita in via Sezze n.16 – Latina, tema dell’evento: “Educazione e legalità: strumenti, dimensioni e prospettive per una nuova umanità”. I lavori saranno divisi in due sessioni, la prima a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00 con il tema: ” Violenza di Genere e Bullismo/Cyberbullismo: analisi dei fenomeni e prospettive future”, la seconda dalle ore 17.15, con il tema: “Le diverse forme di violenza: dalla famiglia al web”. L’introduzione e le conclusione del convegno saranno tenute, dalla Prof.ssa Rosalba Candela e dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani. Per prenotarsi, è possibile farlo inviando una mail a: amisezionelatina@gmail.com, indicando nome, cognome e foro di appartenenza, mentre i docenti possono prenotarsi scrivendo all’email: uciimlatina@gmail.com Modereranno l’evento la Dott.ssa Mariateresa Marsura e l’Avv. Maria Domenica Iacoacci – Responsabile Sezione A.M.I. Latina, come da locandina:
Novità dall'AMI Nazionale
Separazione: valido il patto sulla suddivisione delle spese tramite mail
L’accordo per le spese per sostenere famiglia e figli è valido se preso via mail dai coniugi. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un ex marito che si era visto respingere la richiesta di rimborso di parte della quota sostenuta per la famiglia. Tramite mail la coppia aveva stabilito che il marito aveva il 60% degli esborsi a carico, mentre la moglie il 40%. Il giudice di pace e il Tribunale non avevano approvato il diritto del ricorrente a riavere indietro le somme pagate in eccesso rispetto quanto pattuito. Il Tribunale aveva rifiutato la richiesta poiché le spese sarebbero state sostenute nel periodo precedente alla separazione, «nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex articolo 143 del Codice Civile, per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale». Tuttavia, il ricorrente vince l’ultimo grado di giudizio. Secondo la Cassazione, tutto quello che è stato concordato tramite mail circa la suddivisione delle spese risulta vincolante. Per i giudici di legittimità ormai è superata la concezione «che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori». Il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare il “patto” tramite mail circa la suddivisione delle spese per la famiglia non vincolante. Di conseguenza, tale errore coinvolge anche la restituzione del denaro all’ex marito, che si era fatto carico di tutte le spese, considerandole come «espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione». Secondo il Tribunale le mail che si erano scambiati i coniugi era soltanto un’organizzazione quotidiana delle spese della famiglia, mentre per la Cassazione, tale interpretazione entra in contrasto «con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le e-mail esaminate dai giudici di merito, e riguardando inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo a settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e del mantenimento del figlio minore (nato nel 2016) nelle proporzioni del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie». Il principio generale secondo il quale, in seguito alla separazione non si può procedere con il rimborso per le spese sostenute, può essere derogato «tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale», e dunque tramite mail.
TFR e spettanza quota di incentivo all’esodo. Differenze ed esclusione
La Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 6229 del 7 marzo 2024 ha stabilito che: “La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro“.
Revoca dell’assegnazione della casa coniugale e aumento dell’assegno di divorzio
CASS., SEZ. I CIV., Ordinanza, (data ud. 27/10/2023) 25/03/2024, n. 7961 La Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite”.
La Corte di Cassazione interviene sui maltrattamenti in famiglia e la rilevanza penale del comportamento della vittima
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione (n.11734 del 20.324) si è pronunciata sul ricorso proposto dall’imputato, condannato per i delitti di maltrattamenti a danno delle due figlie minorenni, contestando, con il primo motivo, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in ordine alla reciprocità delle offese. La Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico in capo all’imputato, fondato sulla consapevolezza da parte del ricorrente di persistere in un’attività vessatoria ai danni delle figlie, manifestatasi in violenze fisiche ed in una sistematica e pesante condotta ingiuriosa e minacciosa – in talune occasioni addirittura versando in stato di ubriachezza – espressa anche fisicamente, lanciando e rompendo oggetti di casa, la cui valenza penalmente rilevante non può essere considerata elisa dal tentativo di risposta delle persone offese che, nel vano tentativo si sottrarsi alle condotte vessatorie del padre, si sono difese. La Corte ha, infatti, riaffermato l’orientamento secondo il quale lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte dei soprusi abituali, in quanto il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente.
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
Iscriviti all’AMI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
Far parte dell’AMI significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita ed importanza nazionale.