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ORE 14 – RAI2: GASSANI ” Il 60% delle vittime di femminicidio avevano già sporto denuncia”
Il Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, ieri pomeriggio è stato ospite da Milo Infante a “Ore 14” , il talk show di approfondimento di casi si cronaca in onda su Rai2, dove si è parlato tra l’altro della vicenda di Elena la donna uccisa a martellate dal suo ex compagno, una vicenda molto triste che purtroppo non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima, tra gli ospiti di Infante: la straordinaria Monica Leofreddi, la conduttrice Monica Setta (in collegamento) e la professionale Roberta Bruzzone che ha fatto un analisi tecnica della vicenda. Gassani alla domanda del conduttore: ” Avvocato, perché le donne ancora oggi, hanno un pò di paura di rivolgersi a chi deve aiutarle ?” la risposta diretta e forte che è uno spunto di riflessione per i telespettatori a casa e per gli opinionisti in studio: ” innanzitutto perché leggono il giornale, inoltre perché il 60% delle donne vittime avevano già sporto denuncia…..molte volte le denunce sono la condanna a morte” – e ha aggiunto – ” nel nostro paese il legislatore non ha messo al primo posto della sua agenda politica come difenderci in questa guerra civile”. Un grido di allarme quello del Presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani, una delle più autorevoli organizzazioni forensi, composta da avvocati, psicologi, psichiatri, criminologi e tecnici della giustizia che va al nocciolo del problema, ovvero alla legislazione nazionale che presenta ancora oggi, nonostante l’istituzione del “Codice Rosso” delle zone d’ombra, vuoti legislativi e operativi. Redazione
Novità dall'AMI Nazionale
DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 sulla lo a alla violenza contro le donne e alla violenza domes ca
Si allega la direttiva UE n.1385/2024 direttivaviolenza pdf
ECCO IL BANDO PER ISCRIVERSI AL PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE AMI DI CATANIA DEL 14 GIUGNO 2024
CONVEGNO NAZIONALE AMI (CATANIA 14 GIUGNO 2024) “LE RELAZIONI FAMILIARI NEL LORO DIVENIRE: CRITICITÀ DELLE RIFORME PROCESSUALI” EVENTO IN VIA DI ACCREDITAMENTO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA L’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia) comunica che la partecipazione al congresso nazionale può essere in presenza o via Webinar attraverso la piattaforma di Studio Cataldi REGOLAMENTO ISCRIZIONE IN PRESENZA (in via di accreditamento) L’Evento è gratuito per i partecipanti in presenza. Attenzione: Soltanto all’esito del convegno sarà rilasciato l’attestato. Il programma del convegno potrebbe subire variazioni a seconda di esigenze logistiche e dei relatori. Per qualsiasi altra informazione contattare la sede AMI di Catania (tel.: 095/2862955 nei giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 18.00). REGOLAMENTO ISCRIZIONE VIA WEBINAR – 6 crediti CNF Per gli iscritti da remoto, tramite la piattaforma Studio Cataldi, il costo della partecipazione è di euro 20,00. Gratuito per i soci AMI. La scheda di iscrizione al congresso è scaricabile dal sito www.ami-avvocati.it, in uno al bando integrale del congresso. Il comitato organizzativo è composto dai Presidenti distrettuali: Gian Ettore Gassani, Katia Lanosa, Massimo Miccichè, Claudio Sansò, Anna Bellantoni, Francesco Genovese, Marzia Sperandeo, Valentina de Giovanni, Edoardo Rossi, Nadia Carfì, Margherita Corriere, Gianni Baldini, Stefania Valente, Domenico Maravigna, Andrea Sandoli, Lydia Ardito, Anna Galioto, Antonietta Stasi, Nada Lucaccioni, Emanuela Segantini, Romina Targa, Anna Marinucci, Micaela Bruno, Rita Anna Lioy, Maria Furfaro AMI Nazionale
NEGATO IL TRASFERIMENTO AD UNA MADRE E AI FIGLI IN UN’ALTRA CITTA’. VIENE LESO IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’
Il Tribunale di Napoli concede il “divorzio” ad una coppia. Qualche tempo dopo la moglie deposita un ricorso mediante il quale chiede la modifica delle condizioni dettate dal Tribunale ed in particolare chiede di essere “autorizzata” a trasferirsi, per motivi lavorativi che dimostra, a vivere al nord, a circa 850 km di distanza, con i figli . Il Tribunale viste le prove dell’offerta lavorativa accoglie questa richiesta anche perché valuta “le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: «atteso – i minori – sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa F.F. dell’UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a Napoli, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a Napoli ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola sorella». Il marito della donna, papà dei 3 bambini della coppia, impugna in Corte di Appello il provvedimento. La Corte di Cassazione, I sezione, Presidente Francesco Antonio Genovese, evidenzia come “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la «facoltà di vederli e tenerli quando desidera». Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli. ma non risulta sia stata ascoltata la sorella più piccola. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/03/2024) 07/05/2024, n. 12282 Avv. Luca Volpe (Socio AMI LAZIO)
La Cassazione sulla validità di un accordo patrimoniale tra coniugi per email
Con l’ordinanza n. 13366 del 15 maggio 2024 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla ammissibilità e validità di un accordo patrimoniale tra coniugi concluso anche prima della separazione avente ad oggetto la ripartizione delle spese quotidiane familiari. Il giudice di pace di Roma rigettava la domanda proposta da Tizio nei confronti di Mevia per il pagamento della somma di euro 2.557,87 a titolo di rimborso della quota delle spese sostenute nell’interesse della famiglia, sul presupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridica all’accordo di ripartizione di esse concluso tra i coniugi, anche anteriormente alla separazione. Il GdP rigettava la domanda sul presupposto che le spese di cui ciascun coniuge si era fatto carico nel periodo di convivenza coniugale rientrassero tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia. La sentenza veniva confermata dal Tribunale, che, nel rigettare l’appello proposto da Tizio, rilevava che le spese in questione – relative alla gestione della casa familiare di sua esclusiva proprietà, nella quale aveva abitato fino alla separazione – erano state sostenute prima della separazione tra i coniugi, nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex art. 143 c.c.; pertanto esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale; a tal fine erano irrilevanti gli accordi tra coniugi in sede di separazione. Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione degli artt. 143, 1218, 1322, 1372, 1375, 2034 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che lo scambio di e-mail tra le parti fosse funzionale a realizzare l’accordo diretto all’organizzazione delle spese quotidiane, non qualificandolo invece quale accordo vincolante sulla suddivisione delle spese, come sarebbe stato desumibile dal tenore delle dichiarazioni adottate dalle parti. Per la Corte il ricorso è fondato: sul punto precisa quanto segue: a) i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori; b) nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente escluso che lo scambio di e-mail tra i coniugi potesse configurare un valido accordo negoziale relativo alla separazione, poiché mera organizzazione delle spese familiari quotidiane: in realtà esiste un accordo tra i coniugi, raggiunto con le email esaminate dai giudici di merito, e riguardante inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo a settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e del mantenimento del figlio minore nelle proporzioni del 60%, a carico del marito e del 40% a carico della moglie; c) è principio acquisito che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio; d) il suddetto principio però è suscettibile di deroga tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. Cassazione-civile-ordinanza-13366-2024 Continua in: La Cassazione sulla validità di un accordo patrimoniale tra coniugi per email Autore: Avv. Anna Andreani. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
Iscriviti all’AMI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
Far parte dell’AMI significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita ed importanza nazionale.