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Perde l’assegno di divorzio l’ex coniuge che intraprenda una convivenza more uxorio, anche in assenza di una coabitazione quotidiana (Cass. civ., Sez. VI, Ord.17 dicembre 2020, n. 28915)
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce che l’instaurazione di una convivenza more uxorio determina la perdita del diritto all’assegno di divorzio anche laddove non sia caratterizzata da una coabitazione quotidiana, qualora comunque l’ex coniuge pernotti abitualmente presso il proprio partner, e disponga delle chiavi dell’appartamento di quest’ultimo. Nella fattispecie, in sede di reclamo avverso un provvedimento di revisione dell’assegno a carico dell’ex marito, aumentato da € 900,00 a € 1.400,00 mensili, la Corte d’Appello di Catania aveva rovesciato completamente il verdetto di primo grado revocando detto assegno proprio in ragione della convivenza intrapresa dall’ex moglie con il suo compagno. Avverso tale decisione quest’ultima propone ricorso per cassazione, lamentando che la corte distrettuale erroneamente aveva qualificato come convivenza more uxorio quella che invece, a suo dire, era solo una libera relazione sentimentale, come tale non rilevante ai fini in questione. La Suprema Corte, innanzitutto, esclude che la Corte d’Appello fosse incorsa in una violazione di legge (in particolare in relazione all’art. 5 c.10 L. n. 898 del 1970), richiamando il proprio prevalente orientamento secondo cui, ove il coniuge divorziato instauri con il proprio partner una convivenza stabile e non meramente occasionale deve presumersi la formazione di una nuova famiglia di fatto, la quale -rescindendo ogni legame con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed essendo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto-, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale e fa venir meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile (Cass. n. 17643 del 2007; Cass. 6855 del 2015; Cass. n. 2466 del 2016; Cass. n. 4649 del 2017; Cass. n. 2732 del 2018; Cass. n. 406 del 2019; Cass. n. 5974 del 2019; cfr. Cass. n. 18111 del 2017 che ha pure precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario). In secondo luogo, la Cassazione rileva come la motivazione addotta dalla Corte d’Appello al fine di revocare l’assegno di divorzio fosse immune da vizi logici, basandosi sulla prova, fornita dall’ex marito, dell’instaurazione di una nuova relazione di lunga durata da parte dell’ex moglie, che riceveva contribuzioni economiche dal nuovo compagno, con il quale trascorreva da anni le vacanze e soprattutto condivideva i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare con grande assiduità nella sua abitazione, di cui possedeva le chiavi; nonché rivestendo cariche sociali nelle società a lui riconducibili e utilizzando mezzi di tali società. In particolare, rispetto all’affermazione dell’ex moglie di non convivere stabilmente, avendo locato un’abitazione a proprio nome per alloggiarci allorquando non pernottava presso il compagno, secondo la S.C. correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio, nell’accezione di libera formazione di un nuovo progetto di vita, costante, stabile e continuativo tra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. La decisione di ritenere configurabile una convivenza more uxorio anche in assenza di una coabitazione quotidiana, purché abituale, è condivisa da chi scrive. Essa è coerente, infatti, con le giuste conclusioni cui da tempo sono giunte dottrina e giurisprudenza prevalenti anche in ambito di matrimonio, laddove si ritiene che non ricorra una violazione del dovere di coabitazione qualora questa, pur essendo abituale, per giustificate ragioni (ad es. di lavoro, studio o salute) non possa essere quotidiana (si pensi all’ipotesi sempre più frequente in cui i coniugi lavorino in due città diverse, e convivano nel fine settimana e durante le ferie). Ciò che attribuisce stabilità alla famiglia, sia quella fondata sul matrimonio sia quella di fatto, è piuttosto la realizzazione di un comune progetto di vita e la regolarità della convivenza. Riguardo all’effetto estintivo derivante dall’instaurazione di una convivenza more uxorio sull’assegno di divorzio, tuttavia, occorre segnalare che, nello stesso giorno in cui la sezione VI della S.C. pronunciava l’ordinanza in commento, la prima sezione della medesima Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente perché valutasse di disporre la pronuncia delle Sezioni Unite sul tema, quale questione di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c. c.2 (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2020, n. 28995). In particolare, si chiede in sostanza che le S.U. stabiliscano se, una volta instaurata una convivenza more uxorio, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile si estingua sempre e comunque, o se invece rimanga in vita -tutt’al più in misura ridotta se le circostanze lo richiedono- quando si fondi sull’esigenza di ricompensare quel coniuge del contributo personale ed economico fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge (in base al principio affermato dalla nota pronuncia delle S.U. del 2018 n. 18287). Secondo il Collegio, infatti, se è vero che il principio di autoresponsabilità impone che il coniuge economicamente debole si assuma la responsabilità della propria scelta di formare una nuova famiglia di fatto, accettando il venir meno di ogni legame anche economico con il precedente rapporto matrimoniale, è anche vero che il medesimo principio esige che il coniuge economicamente forte continui comunque ad assumersi la responsabilità della propria scelta di aver richiesto all’altro coniuge durante la vita matrimoniale un apporto e una dedizione alla famiglia significativamente maggiore, e quindi personali sacrifici e rinunce anche rispetto alle aspettative lavorative e professionali. Per sapere se le Sezioni Unite condivideranno questa tesi, dunque, non ci resta che attendere. Avv. Stefano Valerio Miranda Avvocato del Foro di Firenze e Segretario Ami Toscana
Novità dall'AMI Nazionale

Bonus genitori separati 2025, sbloccati i pagamenti dell’INPS, in arrivo assegni fino a 9.600 euro: ecco tutte le novità
Dopo un tormentato percorso, dovuto a lungaggini burocratiche, il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi è finalmente pronto per essere erogato. Ecco le ultime novità In un periodo di forte carovita, una buona notizia arriva per i padri e le madri che hanno rotto l’unione matrimoniale. Si tratta del bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi che – finalmente – è pronto per il varo, dopo ben quattro anni di attesa. Tornando indietro nel tempo, ricordiamo infatti che tale misura era stata originariamente prevista per far fronte alle problematiche di natura reddituale, evidenziatesi durante la pandemia da Covid-19. In particolare, il bonus era stato varato nel 2021 dal governo Draghi e inserito in uno dei decreti Sostegni dell’epoca. Introdotto allo scopo di sostenere economicamente i genitori in difficoltà con il versamento dell’assegno di mantenimento, il contributo – finora – era rimasto “lettera morta”. In origine quantificati in 10 milioni di euro, i soldi per coprirne l’erogazione sono stati sbloccati soltanto mercoledì 19 marzo: in questa data il capo del Dipartimento per le politiche della Famiglia della presidenza del Consiglio ha, infatti, apposto la propria firma al decreto attuativo della misura, dando mandato all’Inps per il suo versamento. E proprio tra l’ente di previdenza e il Dipartimento della Famiglia erano sorti dei contrasti in merito all’applicazione della misura, con specifico riferimento alla configurazione dei requisiti d’accesso. A conti fatti, saranno utilizzati circa 8 milioni e mezzo di euro, mentre le rimanenti risorse saranno accantonate in attesa che terminino tutti i controlli sulle domande presentate all’Inps. Come indica il sito web ufficiale Inps, tali domande per il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi potevano essere presentate entro e non oltre il 2 aprile dello scorso anno. In particolare, la misura in oggetto è stata pensata per assicurare un contributo ai genitori in stato di bisogno, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro nell’anno della mancata integrale corresponsione del mantenimento, e che, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19: risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di disabilità grave; non avevano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Il diritto all’assegno di mantenimento deve essere documentato da atto del tribunale. Inoltre, il bonus spetta laddove l’altro genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia subito la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 e per una durata minima di 90 giorni, oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019. Concludendo, il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi è corrisposto in un’unica soluzione, in misura pari all’ammontare non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. Il contributo spetterà per un massimo di 12 mensilità. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/bonus-genitori-separati-2025-sbloccati-pagamenti-dell-inps-arrivo/5244.html

È INCOSTITUZIONALE L’ESCLUSIONE DELLE PERSONE SINGOLE DALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI
Sentenza storica della Corte Costituzionale, la n. 33 del 21 marzo 2025. CC_CS_20250321125643

La posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità, a Milazzo convegno degli avvocati matrimonialisti
“La posizione dei figli in tutti i contesti di genitorialità: profili giuridici, sociali e psicologici”. È questo il titolo dell’evento formativo, che si terrà a Palazzo D’Amico di Milazzo, venerdì 21 dalle ore 16, sulla filiazione in tutti i contesti di genitorialità, organizzato dall’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) e dalla sezione GiovAMI Messina, rappresentata dall’avvocato Giancarlo Orlando. L’evento, ideato ed organizzato dall’avvocato Orlando, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. e dal Comune di Milazzo, vedrà interventi provenienti da diverse figure professionali. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Nazionale AMI, Gian Ettore Gassani e delle autorità seguiranno i saluti ed un breve intervento del Procuratore della Repubblica di Barcellona Giuseppe Verzera. Ad introdurre sarà Luca Volpe, del Foro di Trani e responsabile nazionale GiovAMI, mentre a relazionare saranno Sara Di Giovanni, costituzionalista dell’Università di Milano; la Giudice penale Noemi Genovese, l’avvocata Federica Floramo, la psicologa e giornalista Sofia Mezzasalma, e l’avvocato Elisa Miceli, dell’AMI Messina e curatrice speciale del minore. L’evento, organizzato per la formazione forense, è stato ideato per promuovere l’attuale tema delle nuove formazioni familiari. «Il convegno – spiega l’avvocato Orlando – è stato immaginato per riflettere apertamente sull’evoluzione della famiglia quale formazione sociale. Vi sono, infatti, nuovi contesti di genitorialità in cui il rapporto tra i figli ed i genitori, siano essi biologici o meno, necessita di una precisa e moderna tutela ordinamentale. È compito degli operatori del diritto fornire, con norme certe, tutele chiare ai minori che vivono in detti contesti al fine di garantire costituzionalmente i rapporti di genitorialità nel solco del preminente interesse del minore. Da qui l’idea del convegno con il coinvolgimento di diverse figure professionali, tutte impegnate in questa direzione». “Nello specifico, si tenterà di rispondere al fatidico quesito circa una possibile compromissione del processo di costruzione identitaria (in modo particolare, dell’identità sessuale) in figli di coppie omosessuali, alla luce degli studi attuali», commenta la dottoressa Mezzasalma da un punto di vista psico-sociale.

Comunicato AMI sull’inchiesta della trasmissione Mediaset “Le Iene”
L’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani(AMI), prende le distanze dal comportamento dell’avvocata Rosalba Amato, responsabile territoriale dell’AMI di Castrovillari, dopo aver appreso dell’inchiesta giornalistica delle Iene (Mediaset) che ha riguardato la suddetta collega per l’ipotesi di gravi fatti commessi da quest’ultima. Il servizio ha denunciato l’esistenza di indagini che durano da tempo a carico della collega. Ferma la presunzione di non colpevolezza, principio cardine della nostra Costituzione, il comportamento della Collega Amato è in ogni caso inaccettabile e lesivo del decoro e dell’onore della nostra Associazione in quanto quest’ultima non ha informato della situazione gli organi regionali e nazionali dell’Ami ne’ evidentemente il proprio Consiglio dell’Ordine. Pertanto la Collega Amato, nelle more dell’inchiesta, viene rimossa dal suo incarico e allontanata immediatamente dall’Associazione come da decisione unanime del Direttivo nazionale dell’AMI.
Notizie dai distretti dell'AMI

Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.

A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino

A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
Iscriviti all’AMI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
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