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![A.M.I. TRENTINO: “alcuni aspetti della tutela delle persone fragili e con disabilità” – webinar](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/webinar/webinar-2050590951.jpeg)
A.M.I. TRENTINO: “alcuni aspetti della tutela delle persone fragili e con disabilità” – webinar
Il 3 novembre prossimo la sezione A.M.I. del Trentino, insieme all’ordine degli avvocati di Bolzano hanno organizzato una sessione webinar dal titolo “alcuni aspetti della tutela delle persone fragili e con disabilità”, a partire dalle ore 15.00, fino alle 18.00. I saluti e l’introduzione sono affidati all’Avv. Franco Biasi (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano), inoltre interverrà l’Avv. Antonella Bartone ( avvocato del foro di Bolzano, membro della commissione ADS c/o COA Bolzano, membro del direttivo della sezione distrettuale A.M.I. di Bolzano, Giudice tutelare del “Tribunale di Rovereto, che approfondirà il tema dell’importanza di un protocollo nella materia ed introduzione ADS. L’introduzione della “legge del dopo di noi” è invece tenuta dal Presidente della sezione distrettuale A.M.I. Bolzano, Avv. Andrea Sandoli, nel corso della sessione che può essere seguita sulla piattaforma: https://avvocatideltrentino.faad.pro/ ,. sono previsti ulteriori interventi come da programma, qui di seguito:
Novità dall'AMI Nazionale
![Quando la litigiosità di coppia può escludere i maltrattamenti](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/Studio_Legale_de_Lalla_immagine_giudici_corte_di_cassazione_roma/Studio_Legale_de_Lalla_immagine_giudici_corte_di_cassazione_roma-3587804486.png)
Quando la litigiosità di coppia può escludere i maltrattamenti
La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287 del 13 gennaio 2025 chiarisce quando una ordinaria litigiosità di coppia può escludere il reato di maltrattamenti in famiglia. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: sul punto osserva che: a) è emerso che Tizio ha posto in essere persistenti condotte aggressive, violente, minacciose e umilianti, oltre che volte ad esercitare un controllo della vittima, protrattesi nel corso degli anni e particolarmente propiziate dall’abuso di sostanze alcooliche; b) a fronte di ciò è stato ritenuto irrilevante che la persona offesa abbia riconosciuto di aver talvolta reagito o perfino dato causa in talune circostanze alle condotte del ricorrente, essendo stato sottolineato che non era ravvisabile una sistematica reciprocità e una corrispondente contrapposizione di atteggiamenti aggressivi, non essendovi alcuna proporzione tra le rispettive azioni (la documentazione medica attesta l’incidenza lesiva delle condotte del ricorrente) e non potendosi ritenere le condotte del ricorrente compensate dalle reazioni della vittima; c) peraltro è ravvisabile solo un’ordinaria litigiosità di coppia quando le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273) e comunque non è configurabile alcuna forma di compensazione tra condotte penalmente rilevanti; d) né può attribuirsi rilievo giustificativo alle peculiari problematiche di salute del figlio, che avevano certamente concorso ad acuire la crisi di coppia, ma che non possono valere ad escludere l’illiceità delle plurime condotte maltrattanti, tali da determinare l’assoggettamento della vittima e da esporla a condizioni di vita intollerabili, tanto da aver costei più volte chiesto al ricorrente di lasciare l’abitazione. Continua in: Quando la litigiosità di coppia può escludere i maltrattamenti Autore: A cura della Redazione. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
![“Il reato di maltrattamenti in famiglia può integrarsi anche dopo la separazione”?](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/violenza-donne-1-768x512jpg/violenza-donne-1-768x512jpg-631354724.webp)
“Il reato di maltrattamenti in famiglia può integrarsi anche dopo la separazione”?
Il reato di maltrattamenti in famiglia è senza dubbio tra i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento e, come tale, punito molto severamente (con la reclusione da tre a sette anni, pena che può arrivare fino al tetto massimo di ventiquattro anni in caso di morte della vittima). Si tratta di un delitto ancora molto attuale e diffuso e che continua a mietere numerose vittime nel nostro Paese, per tale ragione rientra nella categoria dei “reati spia” previsti dalla legge n. 69/2019 sul “Codice Rosso”, per i quali è prevista una corsia preferenziale di trattazione per i procedimenti penali collegati a quest’ambito. Quando si configurano i maltrattamenti in famiglia? Per la legge è punito chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, oppure ancora per l’esercizio di una professione o di un’arte. Rientrano in quest’ambito, dunque, non solo i nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma qualunque relazione che implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o di una convivenza abituale, come nel caso di una relazione sentimentale in cui vi sia stata un’assidua frequentazione dell’abitazione della vittima. Quanto alla condotta, questa si manifesta attraverso una serie di atti di prevaricazione, vessazione, violenza e abusi fisici e/o psicologici della più svariata natura tali da provocare, nella vittima, una sofferenza fisica o morale apprezzabile. Non solo le violenze fisiche quindi, ma anche atteggiamenti di disprezzo, umiliazioni, ingiurie, privazioni economiche, se ripetuti nel tempo, sono idonei a configurare il reato; è importante in ogni caso precisare che si tratta di un reato necessariamente abituale e, come tale, si caratterizza per la sussistenza di una serie di atti che, isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili (ad esempio atti di infedeltà o di umiliazione generica), acquistando rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Esempio pratico: il genitore che maltratta il figlio mediante percosse in preda ad un unico ed occasionale stato d’ira, potrà essere processato per lesioni o percosse ma non per maltrattamenti! Ai fini della sussistenza del reato, non occorre comunque che il comportamento vessatorio sia continuo ed ininterrotto, essendo ben possibile che i maltrattamenti si alternino con periodi di apparente normalità nei rapporti familiari o di convivenza, purchè non venga provata una mera occasionalità degli atti di maltrattamento che farebbe escludere la sussistenza del reato in questione. L’infedeltà ostentata può integrare il reato? Come già anticipato, può parlarsi di maltrattamenti contro familiari e/o conviventi non soltanto in caso di avvenute percosse, minacce, lesioni, ingiurie, privazioni e umiliazioni ma anche qualora si realizzino atti di disprezzo e offesa alla dignità tali da provocare vere e proprie sofferenze morali nella vittima, come nel caso dell’infedeltà ostentata. Non sono infatti mancate condanne nei confronti di chi ha intrattenuto rapporti con l’amante all’interno della casa coniugale, imponendo al coniuge l’accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce, o di chi ha costretto a sopportare la presenza in casa di un altro partner, oppure ancora verso chi ha ostentato la propria infedeltà vantandosi dei tradimenti realizzati. …e la tolleranza della vittima esclude il reato? La risposta è: no.Per la legge è del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato in questione, che chi subisce i maltrattamenti abbia una maggiore o minore capacità di resistenza, poichè ciò non esclude assolutamente che la condotta illecita sia comunque idonea, già di per sè, a determinare lo stato di sofferenza della vittima, indipendentemente dal variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa. Esempio: risponde del reato di maltrattamenti in famiglia il genitore che assuma nei confronti del figlio minore un atteggiamento iperprotettivo, tale da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percezione di tali comportamenti (esclusione del minore da attività didattiche inerenti alla motricità, privazioni di rapporti sociali con i coetanei, ecc..). Cosa succede se i maltrattamenti avvengono dopo la separazione? È cosa assai risaputa che la violenza domestica tra i coniugi, fondata prettamente su motivi di genere, sia una forma di violenza che spesso continua a persistere ed aggravarsi proprio con la scelta della vittima di avviare il procedimento di separazione. Inoltre, nella condivisione di un rapporto genitoriale, sono proprio i figli a costituire per il maltrattante l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni dell’altro genitore per cui, quando le azioni vessatorie sorte in ambito familiare (o a questo assimilabile) proseguano anche dopo la sopravvenuta cessazione del vincolo, può configurarsi in ogni caso il delitto di maltrattamenti in famiglia. Recentissima, al tal proposito, una sentenza della Corte d’Appello di Lecce (la n. 405/2024) che, conformandosi ad altre pronunce passate ha sottolineato che la separazione è condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status di coniuge, facendo persistere dunque gli obblighi di assistenza morale e materiale e del reciproco rispetto. Avv. Federica Candelise – Socia AMI
![I messaggi WhatsApp e SMS sono prova nei procedimenti di separazione e divorzio](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/assegno-lavoro/assegno-lavoro-167375022.jpg)
I messaggi WhatsApp e SMS sono prova nei procedimenti di separazione e divorzio
La Cassazione Civile sezione 2 con ordinanza numero 1254 del 18 gennaio 2025 ha stabilito che: ” .. quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023), quando il diretto interessato, cioè colui contro il quale sono utilizzati, ne disconosce la loro conformità all’originale (cfr. Cass. civ., Sez. 2a, sent. n. 19622/2024; sent. n. 11584/2024; ord. n.30186/2021). Seppure non dotati di firma, questi documenti informatici sono dati giuridicamente rilevanti e, pertanto, costituiscono prova dei fatti oggetto del procedimento. Il disconoscimento (ex art. 2712 c.c.) dovrà essere chiaro e circostanziato ed essere supportato da prove documentali attestanti la mancata corrispondenza tra la realtà fattuale e il documento prodotto, poiché non sono sufficienti le asserzioni generiche contenute nell’atto difensivo, senza produrre le “circostanze idonee“. Le copie fotografiche di scritture (art. 2719 c.c.), sottolinea l’ordinanza della Cassazione, hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, quando la loro conformità con l’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. La semplice trascrizione dei messaggi WhatsApp non è utilizzabile senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni.
![CNF: Il dovere dell’avvocato di arginare il conflitto nell’interesse dei minori](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/genitorialita/genitorialita-3733733414.jpg)
CNF: Il dovere dell’avvocato di arginare il conflitto nell’interesse dei minori
Nei procedimenti di famiglia, il legale incaricato da uno dei genitori ha “non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo. In tal senso si è espresso il CNF nella sentenza n. 291/2024, nel confermare la sanzione dell’avvertimento ad un avvocato che, in violazione dell’art.46, co.7 del Codice Deontologico Forense vigente, non aveva comunicato al legale della controparte l’interruzione delle trattative e aveva depositato in data 03.11.2017 il ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione di assegno di mantenimento del figlio minore della coppia. Il caso: Il procedimento traeva origine dall’esposto con il quale l’avv. Mevia, quale difensore della Sig.ra Lucilla, lamentava che l’avv. Tizia, difensore della controparte Caio, non l’avesse informata di avere provveduto al deposito di un ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti, nonostante pendessero trattative in vista di una definizione stragiudiziale della vertenza. In particolare, l’esponente Mevia rilevava che in data 6.11.2017 presso lo studio dell’avv. Tizia si era tenuto un incontro tra le parti in presenza dei legali, nel corso del quale l’Avv. Tizia non si era premurata di informare la collega che la stessa, tre giorni prima e segnatamente in data 3.11.2017, aveva provveduto a depositare ricorso giudiziale. All’esito del dibattimento, il CDD di Trento, ritenuta l’Avv. Tizia responsabile della condotta contestata, ma considerando la violazione di ridotta gravità, in applicazione dell’art. 22, comma III, lett. A, irrogava la sanzione dell’avvertimento: il CDD giungeva alla statuizione di responsabilità dell’incolpata assumendo che lo scambio di e-mail avvenute prima dell’incontro del 6 novembre dia atto della realizzazione tra i legali di un accordo teso ad avviare trattative stragiudiziali per una composizione bonaria della controversia tra le parti. L’avv. Tizia propone ricorso al CDD di Trento con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia in via principale, accertata l’insussistenza della violazione p. e p. dell’art. 46, comma 7, CDF, deliberarne il proscioglimento, non essendovi i presupposti per l’irrogazione di qualsivoglia provvedimento disciplinare e, in via subordinata, ritenuta l’infrazione contestata lieve e scusabile, disporre nei confronti dell’avv. Tizia il richiamo verbale. Il CNF, nel rigettare il ricorso e nel confermare la sanzione disciplinare dell’avvertimento, osserva che: a) non emerge con sufficiente univocità la circostanza, da quanto agli atti, che la comunicazione prevista dalla norma violata sia stata positivamente effettuata, né tantomeno che non sussistessero trattative stragiudiziali, in considerazione del fatto che l’incontro era segnatamente prodromico a detto fine, dopo un preliminare scambio di comunicazioni che davano atto dell’interesse a celebrare l’incontro tra le parti utile a definire un nuovo calendario per le visite alla figlia minore; b) il comma 7 dell’art.46 CD che recita “L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie” sta a significare che, anche laddove si volesse aderire alla tesi difensiva secondo cui non esistessero trattative stragiudiziali prima del 6 novembre, data dell’incontro, la circostanza di avere positivamente aderito alla richiesta di cercare in tale data una definizione alla presenza delle parti, dà contezza del fatto che comunque le stesse vi siano state con conseguente obbligo di comunicazione; c) del tutto condivisibilmente, trattandosi peraltro di diritto di famiglia, materia che merita particolare attenzione e che si pone in modo differente rispetto al contenzioso civilistico in considerazione del superiore interesse dei minori coinvolti, la ricorrente ha ritenuto di acconsentire all’incontro nonostante la perenzione del termine da essa medesima assegnato, con ciò determinando la propria disponibilità a cercare la soluzione stragiudiziale perorata nelle missive in atti; d) nella materia afferente al diritto di famiglia e dei minori, è noto che l’avvocato in tale veste ha non solo funzione di difensore delle parti, ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attingono, loro malgrado, e dunque tale funzione deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti; e) con ciò non si sostiene che venga meno il primario diritto di difesa a cui l’avvocato è tenuto, ma si ribadisce che il legale incaricato da uno dei genitori ha non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo: come efficacemente ricordato dal tribunale di Milano, con ord. 23.3.2016, nei procedimenti di famiglia, dunque, l’avvocato è difensore del padre o della madre, ma certamente è anche difensore del minore. Qualunque sia la sua posizione processuale. CNF-sentenza-291-2024 Continua in:Famiglia: il dovere dell’avvocato di arginare il conflitto nell’interesse dei minori Autore: Avv. Anna Andreani. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Notizie dai distretti dell'AMI
![Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/339064784_619918372873370_3016123981103502160_n/339064784_619918372873370_3016123981103502160_n-2251737195.jpg)
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
![A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/margherita_corriere/margherita_corriere-1708674962.jpg)
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
![A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON](https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/cache/images/2025/02/basilica_dello_spirito_santo_napoli/basilica_dello_spirito_santo_napoli-1797884723.jpg)
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
Iscriviti all’AMI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
Far parte dell’AMI significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita ed importanza nazionale.