La Corte di cassazione (Sezione I civile) con sentenza del13 aprile 2012 n. 5883
ha dichiarato legittimo il provvedimento di adozione dei minori anche quando vi sia un parente stretto che si è dichiarato disponibile ad occuparsi del minore.
Nello specifico vi erano la zia e la nonna che avevano manifestato tale volontà di prendersi cura dei nipoti, ma gli Ermellini hanno ritenuto che gli stessi non avevano dato prova di un interesse reale verso i bambini o non hanno fatto nulla per alleviarne la condizione di sofferenza.
Per tali ragioni la Suprema Corte ha respinto i ricorsi dei familiari.
La dichiarazione di adottabilità dei due fratellini seguiva a gravi carenze e maltrattamenti continuati da parte dei genitori, ampiamente documentati nel tempo dai servizi sociali, culminati in episodi gravissimi come il tentativo di suicidio da parte del fratellastro di nove anni (dopo aver appiccato un incendio nella casa familiare), ma anche la presenza di carie non curate nella bambina e l’asportazione per proprio conto dei punti a seguito di un intervento chirurgico da parte dell’altro fratellino. Il tutto in una condizione di estremo degrado.
La nonna, del resto, nel lungo periodo di osservazione da parte dei servizi sociali, oltre al “disinteresse dimostrato per le squallide condizioni di vita dei bambini” aveva rivelato “una costante incapacità di comprendere le esigenze dei nipoti” e il rifiuto di collaborare con i servizi stessi. Mente la zia che pure si era dichiarata disposta a tenerli ed aveva fatto loro qualche visita saltuaria in istituto, aveva dimostrato un interesse tardivo. Infatti, “l’accertamento dei significativi rapporti fra i parenti entro il quarto grado e il minore […] rappresenta un prius, non un posterius, rispetto all’audizione dei medesimi parenti”. E la Corte di Appello aveva appunto accertato “l’insussistenza di simili rapporti con la zia materna”.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO
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