Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 11 luglio 2012 n. 11644
È ammessa l’azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la fecondazione eterologa sia avvenuta all’insaputa del marito, purché, però, avvenga nel termine di un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del ricorso a tale metodo di procreazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11644/2012, rigettando il ricorso di un padre che lamentava di aver scoperto solo parecchio tempo dopo la nascita di non essere il genitore biologico della figlia. Nulla da fare però per gli ermellini, l’azione è partita troppo tardi.
L’omologa non aveva dato frutti
Il caso è quello di una coppia torinese che non potendo avere figli aveva iniziato a sottoporsi ad una serie di pratiche di inseminazione artificiale omologa senza tuttavia avere risultati. Quando dopo un certo periodo di tempo la moglie è comunque rimasta incinta, il marito ha pensato che il concepimento fosse avvenuto per ragioni naturali. Mentre solo successivamente alla nascita della bambina una serie di indizi lo avrebbero portato a sospettare di non essere il padre. Da qui la decisione di procedere ad ulteriori accertamenti sanitari che si sono conclusi con un responso di “gravissima infertilità”. A questo punto è partita l’azione di disconoscimento.
L’azione è partita in ritardo
Una tesi avversata dalla moglie la quale invece ha sostenuto che dopo i primi insuccessi si sarebbero volontariamente e concordemente sottoposti ad un programma di fecondazione eterologa. Quale che sia la verità, risulta accertato dal giudice di merito, in modo non censurabile dalla Cassazione (grazie anche alla prova testimoniale del padre della donna), che già dalla primavera del 2005 il ricorrente fosse venuto a conoscenza della fecondazione con donatore da parte delle moglie, mentre l’azione di disconoscimento è partita soltanto nel gennaio 2007, dunque oltre l’anno previsto dai termini di legge.
Le motivazioni della Corte
Con una articolata sentenza la Cassazione ha ripercorso le principali pronunce in merito per concludere che, anche grazie ai mutamenti del sentire sociale, si è andata via via affermando una sorte di primazia del “favor veritatis” sulla necessità di dare una legittimazione certa ai figli. In Italia, ricorda la Corte, la legge 40 del 2004 vieta l’eterologa, prevedendo però nei casi in cui vi si ricorra ugualmente il divieto di esercitare l’azione di disconoscimento quando anche per “atti concludenti” sia dimostrabile l’assenso del padre. In tutte le altre ipotesi dunque l’azione è ammissibile, andando così ad arricchire il quadro normativo che prevedeva in costanza di matrimonio ipotesi tassative in cui si poteva esercitare il disconoscimento (articolo 235 del cc): assenza di coabitazione, impotenza e adulterio.
Figli sempre legittimati all’azione
In definitiva, osservano gli ermellini in un passaggio molto rilevante, in tal modo si amplia la sfera delle persone legittimate all’esercizio dell’azione includendovi anche il figlio, che “certamente è estraneo al consenso eventualmente prestato dal genitore”, ed “è portatore di un interesse alla verità biologica che deve considerarsi meritevole di tutela”.
Individuata, dunque, la nuova fattispecie “stante l’identità della ratio”, secondo i giudici, essa non può che raccordarsi alle ipotesi decadenze già previste dal codice (art. 244). E ciò conclude la Corte con riferimento “al momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione”, “soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui non risulti un consenso preventivo del coniuge all’inseminazione”.
ILSOLE 24 ORE
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