Il padre denunciato, analizza la sentenza 49755 della Sesta sezione penale, assolto in primo grado, era stato condannato alla pena di giustizia (non si precisa l’entita’) in appello. Contro la condanna, Ignazio G. ha fatto presente che la sentenza d’appello non aveva considerato, tra i mezzi di sussistenza, le spese da lui affrontate per i figli in relazione agli “oneri condominiali, al canone tv e al servizio telefonico”, oltre ad altre somme destinate a richieste “di natura voluttuaria”. Piazza Cavour ha accolto il ricorso del padre e, disponendo un appello bis, ha bacchettato i giudici di merito per non avere considerato “la contribuzione del marito al mantenimento dei figli minori” in relazione alla “entita’ e frequenza degli impegni di spesa sostenuti dallo stesso imputato e documentati dalla difesa, complessivamente coinvolgenti il nucleo familiare, e quindi incidenti indubbiamente sul regime di vita dei suoi componenti, oltre quelli specificamente riferiti ai figli, rispetto ai quali – osserva la Cassazione – non vale senz’altro la generalizzata attribuzione della natura voluttuaria dei beni acquistati”.
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