Corte di Cassazione Penale. Sentenza n. 7912 del 4 febbraio 2013 – Chi è stato espulso dall’Italia e rientra nel territorio nazionale senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno commette un reato. Anche se si tratta di un coniuge di cittadino italiano, bisogna dimostrare l’effettiva convivenza, oltre ad ottenere l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, prima di rientrare nel territorio per motivi familiari.
Roma – 25 febbraio 2013 – Con la sentenza n. 7912/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito l’intenzione di frenare il fenomeno dei matrimoni fittizi, contratti con il solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno. Nel caso di specie, il cittadino straniero era stato più volte destinatario di provvedimenti di espulsione con effettivo accompagnato alla frontiera (nel 2006 e nel 2009), ma lo stesso era rientrato successivamente in Italia e ogni volta senza adempiere agli obblighi previsti, dimostrando un forte rischio di fuga e pericolosità. Per di più, in sede di ricorso, lo straniero aveva dichiarato di essere ritornato in Italia per ricongiungersi con la moglie cittadina italiana. Sebbene il matrimonio fu celebrato all’estero nel 2009 (dopo il terzo provvedimento di espulsione), durante il processo lo straniero dichiarò di abitare con il fratello in un comune diverso di quello della moglie, venendo così meno il requisito indispensabile di convivenza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
I giudici, tenendo conto del comportamento del ricorrente e dell’inesistente autorizzazione del Ministero dell’Interno, hanno deciso di rigettare il ricorso, confermando, quindi, la sentenza emessa per reato di “clandestinità” che condanna lo straniero ad un anno e 4 mesi di reclusione ai sensi dell’art. 13, comma 13 del d.lgs. 286/98.