La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 22 marzo 2013 n.7269 sottolinea ancora una volta il diritto del genitore ad essere informato al fine di prepararsi psicologicamente e materialmente all’arrivo di un bebè malformato .
Sulla questione la Cassazione si è già pronunciata più volte e in maniera sempre più completa. Con la pronuncia del 2004 n.14488 e del 2002 n.6735 la Suprema Corte ha precisato che, ai fini di una scelta abortiva da parte della donna, il grave pericolo per la salute di quest’ultima può anche solo riguardare la sfera psicologica e che, pertanto, non è rilevante accertare tanto se nella donna, dopo il parto, si siano effettivamente instaurati siffatti processi patologici, quanto piuttosto se la dovuta informazione avrebbe verosimilmente determinato l’insorgere degli stessi durante la gravidanza. Appurato, dunque, il dato oggettivo dell’inadempimento del medico, con conseguente perdita della possibilità di scelta, la giurisprudenza di legittimità ha assunto, come normale e corrispondente a regolarità causale, che la gestante avrebbe interrotto la gravidanza se informata delle gravi menomazioni del feto, così riconducendo al difetto di informazione il mancato esercizio di quella facoltà.
A fronte, dunque, del dettato normativo della Legge n.194/78 (artt. 6 lett a) e 7, comma 3) e sulla scia della pronuncia a Sezioni Unite del 2001 n.13533 e della successiva pronuncia del 2002 n.6735, la Corte di cassazione ha ritenuto doveroso ribadire più volte che alla donna spetta dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata e al medico i fatti idonei ad escluderla. Sennonché dalla constatazione che la legge consente alla donna di evitare il pregiudizio che da quella condizione del figlio deriverebbe al suo stato di salute, la Corte ha desunto, la legittimità per il giudice di assumere come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto , riconducendo al difetto di informazione il mancato esercizio di quella facoltà.
In continuità con detto enunciato, la Suprema Corte, con le sentenze del 2010 n.22837, n.2354, e n.13, ha ritenuto che il fatto stesso che una donna sostenga che si sarebbe avvalsa della facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza, se fosse stata informata della grave malformazione del bambino, presuppone necessariamente l’implicita affermazione della sussistenza ipotetica delle condizioni di legge per farvi ricorso, bastando così una mera presunzione iuris tantum di sussistenza delle condizioni che legittimano quell’interruzione.
Con la sentenza del 2012 n.16754, in virtù del criterio della vicinanza della prova, la Cassazione è approdata, invece, all’affermazione che spetti a parte attrice integrare il contenuto di quella presunzione con elementi ulteriori da sottoporre all’esame del giudicante.
In sostanziale continuità con detta pronuncia, la Cassazione, con la sentenza in oggetto, si esprime ancora una volta sull’annosa questione della distribuzione dell’onere della prova e dell’enucleazione dei fatti da provare nei giudizi risarcitori da nascita indesiderata, ritenendo ancora una volta che spetta alla donna, che chiede di essere risarcita, la prova dei fatti costituitivi della pretesa azionata e cioè che “l’informazione omessa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute, e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, ella avrebbe effettivamente optato per l’interruzione della gravidanza” . In tale contesto, dunque, la Corte precisa “che la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto è un indice niente affatto univoco della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimerlo, ove anomalie dovessero, emergere, innumerevoli essendo le ragioni che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand’anche malformato”. Resta , ad ogni modo, fermo, per il Collegio Giudicante, il principio che la verifica dell’esistenza o meno del grave pericolo alla salute fisica o psichica della donna vada condotto con un giudizio ex ante.
La Cassazione ha poi ulteriormente sottolineato che “il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, di prepararsi psicologicamente e se del caso, anche materialmente, all’arrivo del figlio menomato”. La richiesta del risarcimento danni, pertanto, riguarda sia il danno biologico in tutte le sue forme sia il danno economico, che di quell’inadempimento sia conseguenza immediata e diretta in termini di causalità adeguata (vedi Cassazione civile 12195/98)
Avv. Claudia Depalma
Responsabile Sezione Territoriale AMI Latina
Consiglio direttivo AMI Lazio.