Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 02.04.2013, ridefinisce il concetto di errore quale vizio del consenso e interviene sul tema, ampiamente dibattuto, degli effetti dell’accoglimento dell’impugnativa del vincolo matrimoniale. Il Tribunale, accogliendo l’istanza di annullamento, ha statuito che l’omosessualità debba essere ricompresa tra i casi previsti dal secondo comma dell’art 122 c.c. ovvero quelli afferenti l’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge. Per cui, secondo la recentissima pronuncia di merito, il concetto di identità sessuale è visto come causa assorbente la validazione dell’errore: “ il matrimonio contratto da Y ed X è nullo perché il consenso è stato dato per effetto dell’errore indotto dall’aver il convenuto (l’altro coniuge) taciuto la sua inclinazione, il suo orientamento, il suo comportamento che ne definivano l’identità sessuale” (ex art 122, II comma, c.c.).
Avv. Claudia Depalma
Resp. Sez AMI Latina
Consiglio direttivo AMI Lazio
Dott.ssa Nina Minotti
Sez. AMI Latina