Bientina PI
Italia
CONVEGNO AMI
“LA PAS – Sindrome di alienazione genitoriale
OPINIONI A CONFRONTO”
Montecatini Terme (PT) 1 luglio 2013 – ore 15.00 / 19.00
Sala convegni del Credito Valdinievole BCC di Montecatini Terme e Bientina
L’AMI comunica che: l’evento è in fase di accreditamento presso la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia per n. 4 crediti formativi ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua degli Avvocati. Il programma del Convegno potrà subire variazioni per imprevisti o esigenze dei relatori. Il costo della partecipazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi è di € 20,00, importo che verrà corrisposto all’atto dell’iscrizione presso la Segreteria della Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia; gli Avvocati provenienti da altri Fori potranno pagare detto importo direttamente al Convegno in occasione della registrazione, previa trasmissione della scheda di iscrizione, scaricabile sul sito www.ami-avvocati.it entro il 20 giugno 2013 alla Segreteria della Fondazione Forense via mail: segreteria.fondazioneforensept@gmail.com o a mezzo fax: 0573 978080. Le iscrizioni, ammesse sino al numero massimo di capienza della sala (n. 150) dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità suindicate. All’esito del Convegno verrà rilasciato attestato AMI di partecipazione.
Ecco, leggo il titolo della conferenza e mi devo domandare: “dove e’ stata questa gente nei 9 mesi scorsi, quando la PAS e’ stata bistrattata e irrisa?!?! … e nel mese scorso in cui il progetto DSM, cosi’ caro ai PASisti, e’ stato semplicemente abbandonato dall’organizzazione piu’ importante alivello internazionale — American Psiachiatric Association … l’abbandono include pure il DSM-V.
Forse dovreste invitare al vostro concilio il Presidente dell’American Psychiatric Association, che guarda caso, e professore alla Columbia University di NY, quello stesso posto da dove il PASista Gardner diceva di aver ‘scoperto’ la PAS … nella realta’, il Gardner non aveva nulla a che fare con la scuola di medicina della Columbia, e anzi lo avevano allontanato nel momento in cui comincio’ a sproloquiare sulla PAS. La storia e’ ricca di ironia a volte.
Sono sicuro che questi dettagli li conoscete molto bene. Domando: ma in quale galassia vivete? Opinioni a confronto? Quali opinioni? Nel discorso scientifico (medico) non c’e’ posto per opinioni per argomenti come la PAS. La PAS, e ora la PAD, e’ una cavolata … ma e’ interessante come da’ vita, e forse sfama, avvocati di dubbia reputazione.
Sarebbe professionale, e etico, invitare il Presidente dell’American Psychiatric Association — direttore del Dipartimento di Psichiatria alla Columbia University. Volete un confronto di idee? E allora un po’ di onesta’ e invitate qualcuno che saprebbe cosa fare con le ‘opinioni’ sulla PAS.
Un signore che si firma Andrea Coffari, su di una pagina denominata “Movimento Infanzia” (http://www.facebook.com/groups/33480557519) in data 11/6/2013 attacca questo incontro definendolo «ennesima iniziativa di propaganda adultocentrica e di tentativo di dissimulazione della violenza in famiglia ai danni di donne e bambini». Riporto tali parole solo perché l’AMI possa difendere l’onorabilità dei propri iscritti
Buongiorno a tutti.
Ora mi chiedo , se si possa operare nel.codice penale in questa maniera. Ed incito tutti gli esperti di diritto a fare questa verifica. Questo e’ il primo.riconoscimento della PAS come condotta criminale e non sindrome
Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice
penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). – Chiunque, con violenze o minacce gravi,
ovvero agendo con crudelta’, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta’
personale o affidata alla sua custodia, potesta’, vigilanza,
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro a
dieci anni se il fatto e’ commesso mediante piu’ condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della
persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena e’ della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le
pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta’.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale
conseguenza non voluta, la pena e’ della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e’
dell’ergastolo.