Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 23 settembre 2013 n. 21736
L’accordo tra coniugi in sede di separazione che prevede il trasferimento di immobili anche ai figli ha natura solutoria e non necessita della forma prevista per le donazioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21736/2013.
La Suprema corte ha dunque condiviso il ragionamento della Corte di appello che ha esaminato la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata dei 23 novembre 1996 (omologato il verbale di separazione il 15 aprile 1997) ed ha affermato che “tale convenzione non poteva ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sul genitori, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi”.
“D’altra parte – prosegue la sentenza – questa Corte ha reiteratamente affermato che l’obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo […] il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria- compensativa dell’obbligazione di mantenimento, in quanto costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
“In tale caso – concludo i giudici – l’accordo comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall’art. 2392 c.c., trova il suo titolo nell’accordo che estingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall’impegno negoziale de quo”.
Tratto dal Sole 24 ore.it