Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1250/2013, ha stabilito che la moglie che in costanza di separazione di fatto, rassegna le dimissioni, perde il diritto al riconoscimento di un assegno in suo favore.
Ancorché la moglie dichiarasse che la scelta di dimettersi dalla ditta per cui lavorava fosse dovuta a motivi di famiglia e per sostenere il figlio nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, Il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della richiedente.
Il giudici trevigiani hanno stabilito che la donna, sebbene cinquantenne, era, comunque, dotata di una specifica capacità professionale, tale da far presumere di poter trovare una nuova collocazione nel mercato del lavoro. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la donna, pur lavorando al momento della separazione di fatto, preferiva dimettersi al sol fine di arrecare un danno economico all’ex marito, mediante l’obbligo a carico di quest’ultimo di un assegno di mantenimento.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO