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CODICE ETICO DELL’AMI

(Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia)

Art. 1 – Principi generali

 

I soci dell’AMI (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) adottano il seguente codice etico che racchiude il complesso di norme di comportamento sancite dall’Associazione:

  1. a)    I soci avvocati sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi nazionali ed europee nonché delle norme statutarie, regolamentari ed etiche dell’AMI. Stesso obbligo incombe sui soci sostenitori appartenenti ad altre esperienze professionali, che dovranno rispettare le norme deontologiche della loro professione;
  2. b)    il conferimento di un mandato professionale (in materia familiare/minorile) deve presupporre una adeguata formazione e competenza del professionista dell’AMI in ossequio all’art. 24 della Costituzione e del Codice deontologico forense;
  3. c)     nel rispetto del ruolo del difensore impegnato nella delicata materia familiare e minorile, gli avvocati dell’AMI devono sempre agire prioritariamente per la tutela dei diritti e degli interessi dei minorenni, indipendentemente dalla parte che assistono in giudizio, nella piena autonomia e libertà, e devono individuare caso per caso  le soluzioni meno traumatiche e penalizzanti per i figli e genitori;
  4. d)   i soci dell’AMI sono tenuti ad un comportamento leale e corretto anche al di fuori degli ambiti professionali e associativi.

 

Art. 2 – Ascolto del minore

 

Ogni avvocato dell’AMI riconosce e garantisce il diritto del minore ad essere ascoltato, secondo le convenzioni internazionali, le norme giuridiche vigenti e i protocolli adottati dai Tribunali, in tutte le procedure che lo riguardano.

A tal proposito ogni socio dell’AMI, indipendentemente dalla parte che assiste e difende, deve sensibilizzare il proprio assistito a tenere conto delle libere scelte e aspirazioni della prole, prevenendo ogni strumentalizzazione o manipolazione in danno del minore al fine di estromettere ingiustamente l’altro genitore dalla vita dei figli e viceversa.

L’avvocato dell’AMI non deve avallare acriticamente le tesi del proprio assistito specie se esse risultano palesemente in contrasto con i diritti dei minori coinvolti in qualsivoglia giudizio che li riguarda. Laddove l’assistito non dovesse adeguarsi al diritto/dovere del difensore di scegliere la migliore strategia per i figli, l’avvocato dell’AMI deve rinunciare al mandato, nelle forme e termini di legge, per salvaguardare il prestigio del ruolo del difensore.

 

Art. 3 – Rapporti  difensore /assistito

 

Il rapporto fiduciario difensore/assistito non può prescindere dall’autorevolezza e autonomia dell’avvocato. Pertanto, ogni avvocato dell’AMI, prima di accettare l’incarico, dovrà chiarire al proprio assistito ogni strategia defensionale ritenuta idonea e opportuna al caso concreto.  L’avvocato AMI non deve sottostare alle strategie del proprio assistito specie quando esse appaiono palesemente finalizzate alla ingiusta compressione dei diritti e interessi della controparte.

Negli atti difensivi l’avvocato AMI, pur nella concitazione di un procedimento altamente conflittuale, dovrà evitare l’eccessiva enfatizzazione dei fatti e ragioni del proprio assistito e l’utilizzo di espressioni gratuitamente offensive nei confronti della controparte o irriguardose in danno del collega di controparte, al quale dovrà,  invece, dimostrare il massimo rispetto, salvo che la condotta di quest’ultimo non sia palesemente violativa di norme che invocano la lealtà e il decoro di chi esercita la professione forense.

Il socio AMI si impegna ad operare per la tutela dei diritti delle persone e giammai per sostenere in via esclusiva le ragioni e le rivendicazioni di un determinato genere o categoria di persone.

 

Art. 4 – Minorenni e Mass Media

 

È fatto obbligo agli avvocati dell’AMI di astenersi dal diffondere, con ogni e qualunque mezzo, notizie che riguardano minori coinvolti in procedure giudiziarie, salvo che l’intervento del difensore, a mezzo della stampa o di un social network, sia unicamente finalizzato a smentite o a repliche. Tuttavia anche in tale ultima ipotesi l’utilizzo della stampa dovrà essere discreto ed essenziale e non dovrà contribuire, in alcun modo, alla identificazione personale del minore e del suo contesto familiare.

 

Art. 5 – Il socio AMI e i Mass Media/Social Network

 

È fatto assoluto divieto all’avvocato dell’AMI, come è sancito dal regolamento, utilizzare i mezzi di comunicazione per partecipare a “processi televisivi o mediatici”, specie se il vero processo è in corso e la notizia viene resa in assenza del contradditorio con la parte avversa.

La partecipazione televisiva è consentita (peraltro sempre a titolo gratuito) solo se l’avvocato AMI è chiamato a fornire esclusivamente opinioni tecniche su determinati istituti, fenomeni di costume, sentenze di merito e di legittimità.

In ogni caso, l’avvocato AMI non può utilizzare gli organi di informazione o social network per enfatizzare propri successi professionali in violazione di elementari principi di decoro, lealtà e correttezza.

 

Art. 6 – Dovere di informativa all’assistito

 

Prima del conferimento dell’incarico, il socio  dovrà illustrare i costi di massima della propria attività legale e le strategie difensive che dovranno essere adottate, senza mai garantire tempi e risultati del processo.

Per questioni di decoro umano  e professionale il socio AMI non potrà svilire i propri compensi professionali al fine di accaparrarsi la clientela e screditare il prestigio della professione forense.

 

 

Art. 7 – Rapporti con i collaboratori e consulenti tecnici di parte

 

Il socio AMI deve contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori e deve sensibilizzarli al rispetto del presente codice etico.

I consulenti tecnici di parte di un avvocato dell’AMI dovranno impegnarsi a rispettare i principi del presente codice etico.

 

Art. 8 – L’AMI e le altre Associazioni Forensi, CNF e Ordini Forensi

 

Gli avvocati dell’AMI operano nell’interesse della Classe Forense tutta.

A tal fine debbono mantenere un rapporto di mutuo rispetto e di collaborazione con le altre Associazioni Forensi nel nome dell’unità dell’Avvocatura.

Inoltre i soci AMI devono rispettare le disposizioni e i regolamenti stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense e dagli Ordini Forensi.

 

Art. 9 – Obbligo di rispetto delle risoluzioni dell’AMI

 

Ogni socio AMI ha l’obbligo di rispettare le direttive assunte democraticamente dall’Associazione con divieto di esternare propri pubblici dissensi che ne possano scalfire l’immagine, il decoro e la credibilità.

Il socio ha il dovere di concorrere alle attività e alla crescita dell’AMI e di presenziare costantemente alle attività formative, alle assemblee e alle riunioni dell’Associazione.

Il socio AMI non deve divulgare all’esterno notizie che riguardino le decisioni e le strategie dell’Associazione.

 

Art. 10 – Controllo sul rispetto del codice etico

 

Il socio AMI ha l’obbligo di mettere a disposizione degli organi competenti dell’Associazione ogni elemento utile per l’accertamento dei propri comportamenti e dei requisiti richiesti dal presente codice etico.

Per quanto non previsto ci si riporta alle norme statutarie e regolamentari dell’AMI.

La violazione delle norme del presente codice etico può comportare l’espulsione del socio dall’Associazione secondo quanto contemplato dallo statuto.

 

Roma, il 16 dicembre 2013

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° modificato con deliberazione del Direttivo nazionale del 13.6.18