Tribunale di Roma – Sezione I civile – Sentenza 1 aprile 2014 n. 7400
L’azione di regresso del genitore che abbia provveduto da solo al mantenimento del figlio e quella di concorso negli oneri di mantenimento può essere azionata nei confronti dell’altro genitore a prescindere da una pronuncia sullo status passata in giudicato.
La prescrizione dell’azione decorre da ogni singola spesa effettuata e il termine è quello decennale non vertendosi in materia di alimenti ma di regresso in materia di obbligazioni solidali.
Sono questi gli innovativi principi indicati dal tribunale di Roma con la sentenza 7400/2014.
Fonte: guida al diritto