La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che prevedono lo scioglimento del matrimonio nel caso in cui uno dei due coniugi cambi sesso dopo le nozze, se entrambi desiderano comunque “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata”. La questione riguarda una coppia sposata del bolognese, che aveva chiesto la cancellazione dell’annotazione “cessazione degli effetti del vincolo civile del matrimonio”, apposta in calce all’atto delle nozze dall’ufficiale di stato civile dopo che il marito si era sottoposto al cambio di sesso.
“NO AL DIVORZIO IMPOSTO”. Nessun divorzio, precisa la Corte, può essere “imposto” alla coppia se entrambi vogliono continuare la loro relazione. Diversi i principi a cui si richiama la Consulta: “il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte relative alla identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo”, il diritto alla conservazione “della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale”, il diritto a non essere “ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio e con il diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale”.
“MA IL MATRIMONIO E’ QUELLO ETEROSESSUALE”. L’unione di una coppia che ha affrontato il cambio di sesso di uno dei due coniugi, precisa la Consulta, non può essere equiparabile ad una di “soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili”. Allo stesso tempo, però, l’ordinamento italiano, prevede come requisito fondamentale l’eterosessualità del matrimonio e il perdurare delle nozze tra soggetti dello stesso sesso significherebbe violare questa norma.
“LEGISLATORE TROVI UNA SOLUZIONE”. La Corte, quindi, invita il legislatore a “introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza”. Dalla Consulta arriva anche un invito a trovare una soluzione “con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti”.
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