Il direttivo nazionale, nel corso della riunione del 10 gennaio 2015, ha apportato delle modifiche significative allo statuto dell’A.M.I.
Le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in grassetto.
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle
Persone, dei Minorenni e della Famiglia denominata “AMI”
ARTICOLO 1 – SCOPI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, oltre che, in qualità di soci sostenitori, di praticanti avvocati, di giuristi e/o docenti universitari in materie giuridiche, psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine, assistenti sociali e quanti altri, a vario titolo, si occupano degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori.
L’Associazione si propone:
- di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni ;
- di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, del codice etico e delle norme deontologiche;
- di provvedere, anche tramite la Scuola di Alta Formazione AMI in in diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, sia civile che penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere la specializzazione in materia, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi;
- di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone;
- di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, dei diversamente abili, della cittadinanza e dell’integrazione sociale multietnica e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta;
- di favorire l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione e specializzazione, nel rispetto delle norme deontologiche forensi e del codice etico dell’Associazione;
- di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- di tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura. L’associazione, pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni; promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;
- di evidenziare e contrastare le devianze applicative riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività poste in essere in questo campo da soggetti pubblici e privati;
- di promuovere la cooperazione con persone, enti ed associazioni aventi finalità analoghe;
- di apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati;
- di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
- di monitorare la condizione delle persone sottoposte a misure detentive, di promuoverne, anche congiuntamente con altre associazioni, il miglioramento e vigilare alla corretta applicazione delle normativa in materia;
- di studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi al diritto delle relazioni familiari e dei minorenni;
- studiare l’evoluzione e le trasformazioni del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni in Italia e nel mondo, evidenziandone e approfondendone le tendenze e le consuetudini;
- di tutelare qualsiasi genitorialità con particolare riferimento alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, nel quadro dell’eliminazione di qualsivoglia discriminazione, formale e sostanziale;
ARTICOLO 2 – DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE
L’AMI ha sede in Roma.
Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso le sezioni distrettuali denominate “AMI – Distretti”, distribuite su tutti i territori delle Corti di Appello italiane. Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte, di diritto, i soli presidenti delle sezioni distrettuali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 – SOCI
L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.
Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi organi.
I soci si dividono in quattro categorie:
- a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
- b) SOCI ORDINARI: gli avvocati, che hanno sostenuto e superato l’esame di abilitazione per la professione forense e che esercitano o che intendono esercitare la professione nel settore del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, nelle sedi penali, civili e amministrative.
- c) SOCI SOSTENITORI: i giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, praticanti avvocato, studenti e laureati in giurisprudenza, psicologi, neuro-psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori familiari, medici, educatori e operatori di comunità, insegnanti, rappresentanti delle forze dell’ordine, personale dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria.
- d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, in numero non superiore a tre per anno, dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza, scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all’estero. Ogni Consiglio direttivo distrettuale può, a maggioranza, nominare tre soci onorari all’anno appartenenti al proprio distretto, individuati tra professionisti che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali.
Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Consiglio direttivo di una sezione Distrettuale decide insindacabilmente in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso il Consiglio direttivo distrettuale non può ratificare domande di iscrizione che siano pervenute prima dei 60 giorni dalla data di cessazione delle cariche associative.
Dell’avvenuta iscrizione dovrà essere data immediata comunicazione all’istante, il quale dovrà immediatamente provvedere a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio direttivo nazionale. La qualità di Socio si acquisisce a far data dal pagamento della quota associativa.
L’appartenenza all’Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.
Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.
Per aderire all’AMI, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta, allegando obbligatoriamente una foto-tessera recente, al Consiglio direttivo distrettuale o al Consiglio direttivo nazionale (laddove non sia costituita la Sezione distrettuale) dichiarando, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all’albo degli avvocati , di garantire il rispetto dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell’AMI, con l’impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale adesione ad altre associazioni dopo l’approvazione della domanda.
Per aderire all’AMI, in qualità di socio sostenitore, sarà necessario avanzare domanda scritta al Consiglio direttivo distrettuale o al Consiglio direttivo nazionale (laddove non sia costituita la Sezione distrettuale), dichiarando, anche mediante autocertificazione, la propria professione e l’eventuale iscrizione ad albi, di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive (se iscritto ad un albo professionale) o condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell’AMI.
Il contributo associativo é intrasmissibile e non é rivalutabile.
La quota associativa per coloro che aderiranno dopo il 1 novembre varrà per l’intero anno successivo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’AMI è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’associazione che è il Presidente nazionale.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
I contributi dei soci vengono riscossi dalle Sezioni Distrettuali entro il 28 febbraio di ogni anno.
Le Sezioni distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, sul conto corrente dell’AMI Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria.
Le quote delle iscrizioni perfezionate dopo il 31 marzo dovranno essere versate all’AMI Nazionale, nella misura della metà, entro il 31 dicembre di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria.
ARTICOLO 6 – BILANCI
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere nazionale deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale entro il 31 giugno. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio direttivo nazionale.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci fondatori e ordinari dell’AMI, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.
I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto scientifico e organizzativo non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli dirigenziali.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo nazionale.
La qualità di socio si perde:
- per motivi di incompatibilità, di cui al comma 4 e 5 dell’art. 4 del presente statuto;
- per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell’associazione approvata dal Consiglio direttivo nazionale ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell’immagine dell’associazione sia all’interno che all’esterno di essa;
- per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l’onorabilità dell’Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci;
- per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente della sezione;
- per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;
- per il mancato rispetto del regolamento dell’associazione;
- per l’irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione superiore ai tre mesi), sostanziali e definitive, e/o condanne penali definitive per reati dolosi;
- per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’associazione nell’anno in corso;
- per aver svolto attività politica e partitica coinvolgendo l’Associazione.
La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore opera ipso iure in caso di morosità e recesso.
In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell’interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere.
La decisione finale spetterà al Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale ovvero del Consiglio direttivo distrettuale per i motivi di cui ai punti 2, 3, 6, 7, 8 e 10 dell’art. 7.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Roma.
ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’AMI:
- Consiglio direttivo nazionale;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- Collegio dei Probi Viri;
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal componente più anziano di età.
Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte di diritto soltanto i presidenti delle Sezioni distrettuali.
In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo nazionale, il singolo Consigliere nazionale può delegare per iscritto altro componente del Consiglio direttivo distrettuale di appartenenza.
La delega può essere rilasciata al massimo per sole due volte in un anno.
Al Consiglio direttivo nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.
La mancata partecipazione personale di un Presidente distrettuale o di un suo delegato a due riunioni consecutive, al Direttivo nazionale comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo nazionale o del Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio direttivo nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza, dovrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.
In particolare, il Consiglio direttivo nazionale:
- elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore e i componenti elettivi della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
- approva la costituzione delle Sezioni distrettuali;
- svolge tutte le operazioni inerenti all’amministrazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;
- approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
- delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;
- Elegge, per ogni quadriennio, i componenti del Collegio dei Probi Viri;
- stabilisce annualmente le quote sociali;
- nomina i soci onorari dell’AMI Nazionale;
- nomina e revoca il direttore responsabile e il direttore editoriale della rivista dell’AMI, denominata “Lex Familiae”, ai quali viene indicata la linea editoriale che dovranno adottare. Elegge annualmente il comitato di redazione della rivista. Gli incarichi di direttore responsabile e direttore editoriale coincidono con la durata delle cariche nazionali;
- Nomina e revoca, a maggioranza, il direttore della Scuola di specializzazione dell’AMI, che accetta l’incarico gratuitamente.
Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.
È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.
Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionali.
Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.
Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.
In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica.
Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.
ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge.
Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio direttivo nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi. In particolare il Presidente nazionale:
- convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo nazionale;
- dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;
- vigila e cura il buon funzionamento dell’associazione secondo i canoni del presente statuto, del regolamento e del codice etico, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;
- ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l’associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’associazione;
- può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’associazione;
- Sta in giudizio, nell’interesse dell’associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché autorizzato dal Consiglio direttivo nazionale;
- collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipa in nome e per conto dell’associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa nazionale;
- cura l’aggiornamento del portale dell’associazione avvalendosi di tecnici informatici anche esterni;
- autorizza per iscritto la costituzione di una sezione distrettuale, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio direttivo nazionale;
- è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico che presiede;
- nei casi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dichiara la decadenza di diritto dall’Associazione dei Presidenti distrettuali e la comunica al Consiglio direttivo nazionale.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio direttivo nazionale sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Segretario assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio direttivo nazionale convocato per la elezione del Presidente.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario:
- cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione e del tesseramento;
- prepara e coordina le attività per le riunioni del Consiglio direttivo nazionale;
- notifica le delibere degli organi sociali;
- mantiene i necessari contatti e rapporti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita tutti i poteri, all’uopo delegato;
- è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 12 – IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere:
- redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Direttivo nazionale per l’approvazione;
- provvede alla gestione delle entrate ed esprime pareri sugli impegni di spesa;
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell’associazione;
- è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- cura i rapporti con il consulente fiscale dell’associazione.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 13 – COORDINATORE NAZIONALE
Il Coordinatore nazionale è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico e offre consulenza sulla logistica degli eventi formativi e congressuali e sulle questioni amministrative delle sezioni, di concerto con gli organi dell’associazione.
Svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle Sezioni distrettuali e territoriali e provvede alla diffusione del materiale promozionale dell’AMI (manifesti, inviti, cartelline, penne, gagliardetti, distintivi, roll up etc., dell’associazione).
Pubblica le manifestazioni formative sul sito dell’AMI e sui social network, nonché provvede al tesseramento dei soci delle Sezioni distrettuali.
Provvede al monitoraggio dei contenuti dei profili sui social network e dei siti web riconducibili all’AMI.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 14 –LA GIUNTA ESECUTIVA – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
La Giunta è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composta da sette membri.
Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore ne fanno parte di diritto, gli altri tre componenti vengono eletti ogni due anni dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei consiglieri.
La Giunta esecutiva è la struttura tecnico scientifico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:
- pianifica e coordina l’annuale piano formativo dell’Associazione per tutti i Distretti, al fine di garantire a tutti i soci dei vari Distretti un’adeguata offerta formativa;
- sovraintende alle attività della Scuola di alta specializzazione;
- collabora con i Presidenti Distrettuali per l’organizzazione di eventi nazionali mediante il reperimento e la scelta dei relatori e di tutti gli aspetti organizzativi e logistici;
- cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle Sezioni distrettuali.
La Giunta verifica, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dello statuto e della politica e finalità associativa, nel quadro di una doverosa collaborazione tra le Sezioni distrettuali o appartenenti alla stessa area geografica.
La Giunta provvede alla gestione amministrativa della sezione commissariata, tramite un commissario straordinario scelto tra i suoi componenti.
La Giunta ha il compito di segnalare ai Presidenti Distrettuali eventuali nominativi per nuove iscrizioni o Responsabili di sezioni Territoriali. Il Presidente distrettuale avrà l’obbligo di prendere contatti con i professionisti segnalati e di valutare autonomamente il da farsi.
ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Il Collegio dei Probi viri è composto da tre membri eletti, ogni quadriennio, dal Consiglio direttivo nazionale.
Il Consiglio provvede ad eleggere anche due membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti.
La perdita della qualità di componente dei probi viri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica.
Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente.
Di tale seduta, come di ogni altra successiva, il Collegio redige apposito verbale, che è trasmesso in copia entro 7 giorni al Consiglio direttivo nazionale.
Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione.
I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzialità e attaccamento all’associazione, e che siano particolarmente esperti della vita e dell’organizzazione dell’Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione.
I lavori del Collegio sono riservati.
Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione nazionale. Il Segretario nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere.
ARTICOLO 16 – SEZIONE DISTRETTUALE
Le Sezioni distrettuali operano sul territorio delle Corti di Appello e a seconda dell’attuale geografia giudiziaria.
La denominazione della sezione distrettuale combacia con quella della regione di appartenenza, allorché vi sia un solo distretto di Corte di Appello.
Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto. Le Sezioni distrettuali devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico o scrittura privata registrata, a seguito di preventiva autorizzazione del Presidente ed approvazione del Consiglio direttivo nazionale
La Sezione distrettuale AMI, all’atto della sua costituzione, dovrà richiamare nell’atto costitutivo lo Statuto dell’AMI Nazionale, dichiarando di accettarlo espressamente, unitamente al Regolamento dell’associazione e al Codice etico.
Le Sezioni distrettuali hanno l’obbligo di organizzare eventi formativi nell’anno solare atti a garantire non meno di quindici crediti formativi.
Laddove la Sezione distrettuale non dovesse raggiungere l’obiettivo di cui sopra maturerà nei confronti dell’Associazione un debito formativo costituito dalla differenza tra i crediti dovuti (15) e quelli emessi. Tale debito dovrà essere estinto obbligatoriamente entro l’anno successivo a quello di maturazione. In difetto vi sarà la decadenza dalla carica di presidente distrettuale, di tutte le cariche del direttivo distrettuale ed il commissariamento della sezione.
Qualora invece, la Sezione distrettuale dovesse emettere nell’anno solare crediti formativi in misura superiore a quella dovuta (15) maturerà nei confronti dell’Associazione un credito formativo che potrà compensare nel corso degli anni successivi in misura non superiore a otto per anno.
Le Sezioni distrettuali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni distrettuali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio direttivo nazionale.
Le cariche delle Sezioni distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali.
La Sezione distrettuale ha autonomia patrimoniale, fiscale ed economica, è obbligata all’apertura di proprio c/c ed è tenuta ad osservare le normative vigenti in materia fiscale. Il Presidente Distrettuale è il legale rappresentante della Sezione.
La Sezione è tenuta alla stretta osservanza del regolamento e del codice etico allegato al presente statuto.
La sede territoriale – coincidente con il circondario di ogni tribunale compreso nel distretto – è tenuta all’osservanza dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’Ami Nazionale e delle deliberazioni degli organismi nazionali e distrettuali. Essa è rappresentata da un responsabile nominato dal Presidente della sezione distrettuale che può essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all’interessato e per conoscenza al Direttivo Nazionale.
Sono organi dell’AMI distrettuale:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo distrettuale
- Presidente distrettuale
ASSEMBLEA DEI SOCI
È costituita dai soci ordinari della Sezione distrettuale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione distrettuale almeno una volta l’anno.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
- fornire indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
- eleggere ogni 4 anni i componenti del Consiglio direttivo distrettuale;
- approvare la relazione annuale del Consiglio direttivo distrettuale;
- Approva rendiconto e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE
Il Consiglio direttivo distrettuale è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da cinque o sette membri tra i quali il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere distrettuale.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni al pari del Presidente. Il primo direttivo distrettuale, inclusi il presidente, segretario e tesoriere, vengono da subito indicati nell’atto di costituzione della Sezione.
Il Consiglio distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio direttivo nazionale.
La riunione del Consiglio distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d’età.
Spetta al Consiglio distrettuale:
- fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
- Eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con la magistratura ordinaria e minorile; e soprattutto con il territorio;
- far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;
- creare sinergie con le Sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;
- Pianifica la formazione del distretto, tenendo conto del piano formativo annuale della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- può deliberare, a maggioranza, la nomina di non più di tre soci onorari all’anno, individuati – su designazione del Presidente – tra professionisti che si sono distinti per il proprio impegno professionale o per l’attività svolta nel campo giuridico, scientifico e istituzionale.
PRESIDENTE
Il legale rappresentante della Sezione distrettuale è il presidente che ha poteri di firma, sotto la propria responsabilità penale, civile, patrimoniale e fiscale.
Il Presidente distrettuale è garante della politica dell’AMI nell’ambito del suo territorio giudiziario, cura e controlla la gestione amministrativa della Sezione distrettuale.
Il Presidente distrettuale è eletto dal consiglio direttivo distrettuale tra i soci ordinari della Sezione distrettuale.
Quest’ultimo può essere rieletto. Il presidente di Sezione può essere individuato e nominato anche tra avvocati iscritti all’albo forense di altro distretto, a condizione che quest’ultimo individui una sede dell’associazione in loco.
Quest’ultimo rappresenta in giudizio la Sezione. Il Presidente di Sezione è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dal Consiglio direttivo nazionale e/o dal Presidente nazionale, sia all’interno che all’esterno dell’associazione.
Il Presidente convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente individua, nomina e revoca i responsabili territoriali coincidenti con le sedi dei tribunali del distretto.
La carica di Presidente distrettuale è incompatibile con quella di responsabile territoriale.
Nel caso di revoca, rimozione, rinuncia e comunque cessazione della carica del presidente distrettuale vi sarà la decadenza automatica del consiglio direttivo distrettuale e il commissariamento della sezione, salvo che alla scadenza naturale del mandato.
RAPPORTI CON LE SEZIONI
Le Sezioni devono far pervenire annualmente al Presidente nazionale, al Segretario nazionale ed al Tesoriere nazionale, entro i termini stabiliti:
- elenchi completi dei soci, da inoltrarsi in uno all’attestazione di versamento delle quote sociali all’AMI nazionale;
- Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporta un richiamo ufficiale e in caso di recidiva il Presidente verrà deferito al Collegio dei Probi Viri.
GIOVAMI
E’ prevista la possibilità per ogni Presidente Distrettuale di costituire all’interno della propria sezione il gruppo GiovAMI la cui finalità è quella di favorire l’aggregazione di giovani soci che non abbiano superato i 35 anni di età desiderosi di approfondire le tematiche relative al diritto di famiglia.
GiovAMI è tenuta all’osservanza dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’Ami Nazionale e delle deliberazioni degli organismi nazionali e distrettuali. Essa è rappresentata da un responsabile, di età non superiore ai 40 anni, nominato dal Presidente della sezione che può essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all’interessato e per conoscenza al Direttivo Nazionale.
Il Presidente individua, nomina e revoca il responsabile GiovAMI all’interno del proprio distretto. La carica di Presidente distrettuale è incompatibile con quella di responsabile territoriale e di responsabile GiovAMI.
E’ preclusa a GiovAMI la organizzazione e/o la partecipazione ufficiale ed eventi e manifestazioni, a carattere sociale e professionale, senza preventivo nulla osta del Consiglio Distrettuale di riferimento.
Art 17 INCANDIDABILITA’ / INCOMPATIBILITA’
- Il Presidente dell’AMI Nazionale, i Presidenti e i consiglieri distrettuali non possono candidarsi, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, alla:
- carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o di consigliere dell’Ordine o di consigliere del CNF e/o della Cassa forense;
- carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense o di altra associazione nazionale di categoria.
- Il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare le richieste di candidatura agli organismi prima indicati, provenienti dai presidenti o dai consiglieri di sezione, a maggioranza qualificata dei componenti. Il Consiglio potrà deliberare anche mediante l’utilizzo della mailing list dei presidenti.
- La richiesta di candidatura dovrà essere presentata trenta giorni prima dalla presentazione formale della candidatura.
- La presentazione della candidatura, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio direttivo nazionale, comporterà la decadenza automatica dagli organi direttivi dell’associazione.
ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato dal Consiglio direttivo nazionale il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, in ogni caso, non può essere distribuito tra i soci.
Del pari lo scioglimento della singola Sezione distrettuale, qualsiasi ne sia la causa, avverrà previa delibera del consiglio direttivo di appartenenza e la devoluzione del patrimonio sarà destinata all’AMI Nazionale.
ARTICOLO 19 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e allegato regolamento, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.