E’ quanto sancito con una sentenza recentissima dai giudici della Cassazione (n. 16175 depositata il 30 luglio 2015) ovvero che un genitore è tenuto al rimborso delle spese straordinarie anticipate dall’altro genitore e sostenute in favore dei figli.
Con tale sentenza gli ermellini sono entrati in questa annosa questione, stabilendo che le spese straordinarie, intese come importi pagati per motivi urgenti ed indifferibili, non devono essere preventivamente concordate tra i due ex coniugi, allorquando si tratti di una decisione “di maggior interesse” per il figlio, che fa scaturire a carico del genitore non collocatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Non è dunque l’accordo preventivo dei genitori a risultare vincolante, ma l’effettiva rispondenza delle spese rispetto all’interesse del minore, nonché che le stesse siano sostenibili in base alle condizioni economiche dei genitori.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI Salerno
gradirei sapere se vale anche solo per il coniuge stesse condizioni ma senza figli. Grazie