ALLA ECC.MA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
AUDIZIONE DELL’11 GENNAIO 2017
TESTO CONGIUNTO AVVOCATI PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
PER LA PERSONA, LE RELAZIONI FAMILIARI E I MINORENNI
Roma, 9 gennaio 2017
PER UN RIFORMA CONDIVISA DELL’ORDINAMENTO E DEL PROCESSO PER LA PERSONA, LE RELAZIONI FAMILIARI E I MINORENNI.
1 . PROFILI ORDINAMENTALI
1.1. Il sistema attuale di una giustizia per le persone, le relazioni familiari e i minorenni con una distribuzione delle competenze civili tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario e le gravi difficoltà di coordinamento di procedimenti e di provvedimenti che incidono sui diritti personali delle famiglie e della persona di età minore in caso di connessione, deve essere eliminato.
Nella presente proposta, sul piano ordinamentale il modello tribunale per i minorenni-tribunale ordinario viene superato, con una unificazione delle competenze in un unico ufficio, che coniughi le
esigenze di vicinanza della giustizia al cittadino sul piano territoriale, con la specializzazione del giudice ed infine con la dovuta attenzione alle risorse esistenti (anche sul piano della spesa pubblica).
1.2. L’unificazione delle competenze e l’unitarietà dell’organo giudicante può essere raggiunta, in
una prospettiva generale che coinvolga la giurisdizione civile, nonché quella penale minorile (per la
spiccata interdipendenza e le potenziali interrelazioni fra i due ambiti), con un modello che si ispiri
al sistema del giudice di sorveglianza penale:
I GRADO:
1) ORGANO GIUDICANTE: Un unico ufficio, i cui magistrati, adibiti esclusivamente alle funzioni, giudichino:
– in sede distrettuale, con competenze speciali tipizzate nel settore civile e competenza penale minorile. L’ufficio giudicherà nelle materie civili nella composizione collegiale di tre giudici togati. Solo in alcune materie civili, e nel penale minorile il collegio sarà integrato con un giudice esterno
laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia – con comprovata esperienza
di consulente almeno decennale;
– in sede circondariale, un giudice togato monocratico, con competenze generali residuali;
2) UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO:
– costituzione di un ufficio del PM presso l’ufficio giudicante distrettuale: per l’esercizio dell’azione
penale minorile, per l’esercizio dell’azione civile nei procedimenti di competenza dell’ufficio distrettuale, e il ruolo di parte del processo civile minorile, con magistrati adibiti esclusivamente alle funzioni che saranno esercitate dallo stesso ufficio anche in sede circondariale;
– costituzione di una sezione della polizia giudiziaria presso la Procura.
II GRADO:
– Istituzione, presso le Corti di appello e le sezioni distaccate di Corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello con integrazione di componenti
laici per le materie di competenza della sezione distrettuale.
1.3. E’ necessario prevedere che i magistrati assegnati all’ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni istituite presso i tribunali e i pubblici ministeri, esercitino le relative
funzioni giurisdizionali in via esclusiva, con obbligo degli stessi di partecipare annualmente a specifiche attività di formazione organizzate dalla Scuola Superiore della magistratura e aventi come obiettivo le conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al miglior esercizio di giudice della famiglia e dei minori. L’obbligo formativo, per l’ingresso e la permanenza nella funzione, deve essere previsto anche per i componenti laici, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo.
La soluzione presenta benefici evidenti:
affidando la maggior parte delle competenze all’articolazione periferica, garantisce prossimità
e un miglior rapporto territoriale della parte con il giudice;
affidando la competenza speciale civile, per i profili ritenuti più delicati, ad un collegio distrettuale, al cui interno, seppure minoritaria, esiste componente laica, si garantisce una maggiore specializzazione in queste materie;
attraverso il recupero della monocraticità territoriale e la composizione del collegio da parte degli stessi giudici monocratici a livello distrettuale, si assicura l’unicità della giurisdizione nel settore con tempi più celeri e evidenti risparmi in termini di risorse della spesa pubblica.
- COMPETENZE DEL GIUDICE PER LA PERSONA, LE RELAZIONI FAMILIARI E I MINORENNI
2.1 PENALI:
Ufficio del giudice unico e ufficio della procura nelle rispettive articolazioni distrettuali avranno competenza esclusiva in materia penale minorile ai sensi del DPR 448/1988.
2.2.CIVILI:
Al giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni è attribuita competenza per tutte le materie di cui al libro I del codice civile e delle leggi speciali da individuarsi dal governo. Tale competenza sarà esercitata:
2.2.A in via generale dal giudice monocratico: a titolo esemplificativo
* i procedimenti sulla crisi della coppia (separazione, divorzio, unioni civili, convivenze;
affidamento e mantenimento figli dei genitori non coniugati);
*le azioni di status personale e le azioni autorizzative (ad es. 250, 4° e u.c; 251 c.c.);
*le azioni sulla validità del matrimonio e dell’unione e i contratti di convivenza;
* i procedimenti sulla responsabilità genitoriale (ad es. 316, 332 e 333 c.c.), salvo i provvedimenti più gravi di decadenza (art. 330 c.p.c.),
* gli ordini di protezione, assumendo anche i provvedimenti di urgenza a tutela del minore ex art. 336 c.c. rimettendo al giudice collegiale per l’assunzione di eventuali provvedimenti sulla decadenza;
* le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorie;
* i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti e altri;
* gli affidamenti consensuali;
* i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione;
* esecuzione e modifica di accordi a latere di accordi separativi e divorzili;
* ogni procedimento monitorio afferente aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale nonché previsti dalla legge 176/2016 e relative opposizioni;
* mantenimento figli maggiorenni;
* sottrazione internazionale dei minorenni;
* Art. 31 T.U. testo sulla migrazione.
E ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza dell’articolazione collegiale nonché i procedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai cd. Diritti relazionali.
2.2.B In via residuale, dall’articolazione collegiale in sede distrettuale:
2.2.B.I in composizione collegiale composta da soli giudici togati:
i procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.;
i reclami sui provvedimenti del giudice monocratico;
2.2.B.II in composizione collegiale integrata da un giudice esperto laico:
i procedimenti di adottabilità;
i procedimenti di adozione;
i procedimenti amministrativi attualmente previsti dall’art. 25 ex RD 1404/1934;
procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione.
2.2.B In composizione collegiale composta da soli giudici togati:
2.3. Quando l’articolazione monocratica del giudice, all’esito dell’istruttoria, ritiene che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimette la questione al collegio. Il collegio, previa fissazione di un’udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decide con sentenza e, se necessario, rimette la causa al giudice monocratico per la prosecuzione.
III. RITO
Adozione di un rito speciale e differenziato, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, compresa la persona di età minore, valorizzando i poteri conciliativi del giudice, con modello bifasico: fase sommaria anticipatoria e/o di assunzione di provvedimenti di urgenza, seguita da fase di merito, quest’ultima secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie.
3.1. INTRODUZIONE del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell’udienza della fase sommaria, contenente le domande e le allegazioni dei fatti e i documenti. Udienza di comparizione parti entro il termine di 40 gg dal deposito del ricorso. Notifica entro 30 gg. dall’udienza; termine a difesa 10 gg. prima dell’udienza.
3.3. I UDIENZA
Svolgimento di una prima udienza innanzi al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale. Tale giudice, sentite le parti,
tenta, laddove richiesto, la conciliazione tra le parti;
integra il contraddittorio nei confronti del minorenne con la nomina di un curatore speciale – se del caso un avvocato- in caso di conflitto di interessi con i suoi rappresentanti legali; se questi non si costituisce con difensore tecnico, il giudice nomina d’ufficio un avvocato;
dispone l’ascolto del minore, se necessario, ai sensi dell’art. 336 bis c.c. e dell’art. 38 bis disp att. c.c., in apposita successiva udienza assicurando la videoregistrazione dell’ascolto con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario. Diritto del difensore del minore di partecipare all’ascolto.
assume i provvedimenti urgenti o comunque provvisori sinteticamente motivati;
dispone per il prosieguo.
Prevedere che il giudice, a richiesta di parte, debba pronunciare la sentenza parziale di separazione,
divorzio, o scioglimento dell’unione civile, contestuale all’adozione dei provvedimenti provvisori,
da emanare ai sensi dell’art. 281- sexies c.p.c., previa precisazione delle conclusioni.
Previsione dell’ultrattività dei provvedimenti provvisori ex art. 189 disp. att. c.p.c..
3.4 I PROVVEDIMENTI URGENTI E/O PROVVISORI sono:
reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. presso l’articolazione collegiale (in diversa composizione se i provvedimenti sono collegiali; in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, se i provvedimenti sono monocratici).
modificabili e revocabili nel giudizio di merito, da parte del giudice, in caso di modifiche sopravvenute della situazione in fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all’interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti anch’essi reclamabili all’articolazione collegiale.
– Applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del
procedimento cautelare uniforme.
– All’esito dell’udienza preliminare sommaria, fissazione di un termine alle parti per l’articolazione
di nuove domande, la allegazione di nuovi fatti e la deduzione di prove e di un termine per replica,
decadenziali in materia di diritti disponibili;
– Previsione di provvedimenti urgenti di allontanamento del minorenne o del soggetto vulnerabile in
caso di grave pericolo all’incolumità, da parte del Pubblico Ministero su segnalazione dei Servizi alla persona o delle Forze dell’ordine, con obbligo del P.M. di ricorrere immediatamente al giudice
dell’articolazione monocratica affinché, confermi, modifichi o revochi tale provvedimento convocando le parti entro e non oltre 3 gg. dall’assunzione con la nomina di difensori d’ufficio.
Abrogazione dell’art. 403 c.c.. Reclamabilità del provvedimento così assunto.
3.5 FASE ISTRUTTORIA
3.5.A Fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, assicurazione di
un pieno diritto della prova alla parte con previsione di una concentrazione dell’istruzione probatoria sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei loro consulenti.
3.5.C Obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice
di rito.
3.5.D Disciplina dell’apporto dei Servizi alla persona, con salvaguardia dei diritti di difesa e del
contraddittorio:
in fase di indagine psico-socio-ambientale,
in fase di sostegno al nucleo familiare e alle persone,
in fase di esecuzione dei provvedimenti nel caso siano ad essi demandati.
3.5.E Riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali (art. 3, II co., l. 219/2012) con adozione di un unico modello di cui all’art. 8 l. div. con eliminazione del 50%; dei poteri di indagine del giudice (L. 163/2014); del Fondo di garanzia e del diritto dei privati di accesso agli atti.
3.6 FASE DECISORIA
Termini alle parti per precisazione conclusioni nelle memorie conclusive e termine per replica.
Decisioni rese con sentenza.
3.7 FASE ESECUTIVA
3.7.A Disciplina dell’affidamento a terzi, compreso l’affidamento ai servizi sociali.
3.7.B.Disciplina dell’esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali:
– dei provvedimenti provvisori ed urgenti, o comunque interinali, da parte del giudice che ha emanato il provvedimento;
– dei provvedimenti definitivi, da parte del giudice di I grado
Con previsione:
- di una norma generale sull’attuazione delle misure provvisorie e definitive che assicuri una
regolamentazione di un processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio.
di adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva (709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c.), con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che ne sono all’origine e delle sanzioni, in un minimo e un massimo, applicate dal giudice;
in ragione della natura di credito etico dei crediti di mantenimento eliminare i limiti di pignorabilità di cui all’art. 1574 c.c e stabilire la priorità di trattazione degli stessi nelle procedure esecutive ed oppositive.
3.8. GRAVAMI
3.8.A APPELLO: Disciplina di un appello speciale avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito e deroghi alla previsione degli artt. 342, 345 – tranne che per i diritti disponibili- e 348 bis c.p.c. Termini ordinari. Per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale: 30 gg. dalla notifica a cura dell’ufficio.
3.8.B RICORSO IN CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DI OGNI PROVVEDIMENTO.
Termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale: 30 gg. dalla notifica del provvedimento a cura dell’ufficio.
Con ossequio.
Roma, l’11 gennaio 2017
Avv. Gian Ettore Gassani
Presidente Nazionale AMI