Con una recentissima sentenza – n. 32194/2022 pubblicata il 7.11.2022 – la Corte di Cassazione ha affermato che: “in materia di sottrazione internazionale di minore, quando un bambino, in condizione non scolare, nei primi mesi di vita, sia effettivamente custodito dalla madre, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre, ai fini dell’individuazione della residenza abituale del minore, concetto idoneo ad integrare il presupposto della fattispecie sottrattiva, occorre fare riferimento all’ambiente sociale e familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che egli necessariamente condivide, come rilevato dalla giurisprudenza eurounitaria”. L’impugnativa aveva riguardato il decreto – n. cronol. 635/2022, depositato in data 1/6/2022 – con il quale il Tribunale per i Minorenni di Sassari aveva disposto il ritorno immediato in Spagna di un minore che ivi era nato dall’unione tra un cittadino spagnolo ed una cittadina italiana, nell’ambito di un procedimento per sottrazione internazionale di minore avviato, nel marzo dello stesso anno, dal PM presso il Tribunale per i Minorenni suddetto, su richiesta dell’Autorità Centrale Convenzionale Italiana, ai sensi dell’art. 7, L. 64/94, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980. Hanno anche considerato gli Ermellini che “ai fini dell’accertamento di tale residenza abituale, occorre prendere in considerazione, da un lato, la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro e, dall’altro, le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest’ultima e dal minore, con essa convivente, nel medesimo Stato membro, verificando se, al momento in cui è stato adito il giudice, la madre e il minore, che dipende da quest’ultima, fossero presenti in modo stabile nel territorio di quello Stato e se, in considerazione della sua durata, della sua continuità, delle sue condizioni e ragioni, tale soggiorno denoti una apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore, pur non potendosi trascurare l’altro genitore con cui il minore mantenga contatti regolari. Fattori questi che sono stati del tutto trascurati dal Tribunale, essendosi dato unicamente rilievo al luogo della nascita ed ai contatti regolari, nei pochi mesi trascorsi in (Omissis), con l’altro genitore. Il che ovviamente non incide sul diritto di tale genitore di esercitare i diritti di affidamento sul minore, questione estranea al presente giudizio”.
Avv. Clino Pompei
Resp. AMI CASSINO