La riforma Cartabia, senza ombra di dubbio, ha introdotto molteplici cambiamenti, in riferimento al ruolo del Curatore Speciale Del Minore, di cui possiamo prendere cognizione, da una lettura attenta degli articoli 473 bis comma 7 e 473 bis comma 8 c.p.c.
Preliminarmente, è doveroso comprendere quale sia il ruolo del Curatore Speciale.
Quest’ultimo deve ascoltare il minore, nel procedimento in cui è stato designato, affinché possa essere garantito l’interesse supremo dello stesso.
Orbene, ci dobbiamo chiedere cosa sia l’interesse superiore del minore.
Si parla di interesse superiore del minore, analizzando una pluralità di elementi, tra cui annoveriamo: la sua libertà di esprimere opinioni, il sesso, il suo orientamento religioso, la sua origine e la sua cultura, l’ambito famigliare, le relazioni con la famiglia biologica e adottiva o affidataria, il suo diritto alla salute e alla istruzione.
Il Curatore ha l’obbligo di valutare i suddetti elementi, tenendo presente il repentino cambiamento della situazione del minore sia nel breve, che nel lungo periodo.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui il Giudice debba nominare, in via obbligatoria, anche d’ufficio, il Curatore speciale del minori, disciplinati ai sensi e per gli effetti degli articoli 78 e 80 c.p.c., tra cui citiamo i procedimenti instaurati per la declaratoria dello stato di abbandono del minore, quando emerge una situazione pregiudizievole per il minore, tale da rendere impossibile la rappresentanza processuale di entrambi i genitori, quando sia il minore stesso a chiedere la nomina del Curatore Speciale del minore al compimento dei suoi quattordici anni.
Il Curatore Speciale del minore può essere nominato, oltre che dal Giudice, dal Pubblico Ministero, da entrambi i genitori e dal minore quattordicenne, giusto il disposto di cui all’articolo 80 c.p.c.
Coerenziando con quanto sopra esposto, ora dobbiamo enucleare i poteri del Curatore Speciale e sono: costituirsi in giudizio, ascoltare il minore, formulare istanze, per le quali, vi sia un interesse specifico per il minore, essere destinatario di tutte le notifiche afferenti i provvedimenti, essere legittimato a proporre formale gravame sulle statuizioni afferenti le decisioni sul minore, farsi carico per la cessazione dei conflitti che si potrebbero verificare in caso di affidamento sia condiviso che alla casa famiglia.
Concludendo bisogna, altresì, sottolineare che il Curatore Speciale del minore sarà ammesso al gratuito patrocinio, previo deposito del modello ISEE, che dovrà essere fornito dai genitori, in quanto l’ISEE non è quello del nucleo famigliare, ma solo quello del piccolo.
Ne consegue che, il compito del Curatore Speciale del minore è sempre più scevro dal guadagno e sempre più teso verso l’adempimento degli obblighi giuridici e morali.
Avvocato Valentina Di Bartolomeo (SOCIA AMI LAZIO)