IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: TUTTE LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

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La riforma Cartabia, senza ombra di dubbio, ha  introdotto molteplici  cambiamenti, in riferimento al ruolo  del Curatore Speciale Del Minore,   di  cui possiamo  prendere  cognizione, da una lettura attenta degli articoli  473 bis comma 7 e 473 bis  comma 8 c.p.c.

Preliminarmente, è doveroso comprendere quale  sia il ruolo del Curatore Speciale.

Quest’ultimo deve ascoltare il minore, nel procedimento  in cui è stato designato, affinché possa essere garantito l’interesse supremo  dello stesso.

Orbene,  ci dobbiamo  chiedere cosa  sia l’interesse superiore  del minore.

Si parla di interesse  superiore  del minore, analizzando una pluralità  di elementi,  tra cui annoveriamo:  la  sua libertà di esprimere opinioni,  il sesso, il suo orientamento religioso, la sua origine e la sua cultura, l’ambito famigliare, le relazioni con la famiglia biologica  e adottiva o affidataria, il suo diritto alla salute e alla  istruzione.

Il Curatore ha l’obbligo di valutare i suddetti elementi, tenendo presente il  repentino  cambiamento  della  situazione del minore sia  nel breve, che  nel lungo periodo.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui il Giudice debba nominare, in via obbligatoria, anche d’ufficio, il Curatore speciale  del minori, disciplinati ai sensi e per gli effetti degli articoli 78 e 80  c.p.c., tra cui citiamo i procedimenti  instaurati  per la declaratoria  dello stato di abbandono  del minore,  quando emerge una situazione  pregiudizievole  per il minore,  tale da rendere impossibile la rappresentanza processuale  di entrambi i genitori, quando  sia il minore  stesso   a chiedere la nomina del Curatore Speciale del minore al compimento dei suoi quattordici  anni.

Il Curatore Speciale  del minore può essere nominato,  oltre  che dal Giudice,  dal Pubblico Ministero, da entrambi i genitori e dal minore quattordicenne, giusto il disposto  di cui all’articolo 80 c.p.c.

Coerenziando con quanto sopra esposto, ora dobbiamo  enucleare i poteri del Curatore Speciale  e sono: costituirsi in giudizio,  ascoltare il minore,  formulare istanze, per le quali,  vi sia un interesse  specifico per il minore,  essere destinatario  di tutte le notifiche afferenti i provvedimenti, essere legittimato a proporre  formale gravame sulle statuizioni  afferenti le decisioni  sul minore,  farsi carico   per la cessazione dei conflitti che si potrebbero verificare in caso di affidamento sia condiviso  che alla casa famiglia.

Concludendo bisogna, altresì,  sottolineare che il Curatore Speciale  del minore sarà ammesso  al gratuito patrocinio, previo deposito del modello ISEE, che  dovrà essere fornito dai genitori, in quanto l’ISEE non è quello del nucleo  famigliare, ma solo quello del piccolo.

Ne consegue che, il compito del Curatore Speciale del minore è sempre più scevro  dal  guadagno  e  sempre più teso verso  l’adempimento  degli  obblighi giuridici e morali.

Avvocato Valentina Di Bartolomeo (SOCIA AMI LAZIO)

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