Con la sentenza n. 26127/2024, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato il tema della revocabilità degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi, trattando diversi principi in tema di azione revocatoria. La sentenza consolida la giurisprudenza favorevole alla tutela dei creditori, chiarendo che anche i trasferimenti patrimoniali derivanti da accordi in sede di separazione possono essere revocati qualora pregiudichino le ragioni creditorie.
l caso trae origine da una separazione giudiziale nella quale uno dei coniugi ha trasferito la propria quota di comproprietà di un immobile all’altro coniuge. Successivamente, una società creditrice ha agito in revocatoria contro questo trasferimento, sostenendo che si trattasse di un atto lesivo delle proprie pretese. Nella propria impugnazione, la parte creditrice ha sostenuto che il trasferimento avesse natura gratuita e che, quindi, potesse essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.
In primo grado, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione della parte attrice. Tuttavia, la Corte d’Appello di Genova ha ribaltato questa decisione, riconoscendo l’ammissibilità dell’azione revocatoria, rilevando che il trasferimento non era qualificabile come obbligazione legale di mantenimento e, pertanto, non godeva delle tutele riservate agli atti onerosi.
Il ricorrente ha portato la questione in Cassazione contestando due aspetti: la natura dell’atto, che a suo avviso non era gratuita, ma un atto dovuto in forza di obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione; in secondo luogo, il ricorrente ha sostenuto il difetto di legittimazione ad causam da parte della creditrice, rilevando che il diritto di credito vantato non poteva essere fatto valere per contraddire un accordo di separazione omologato.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul primo punto, ha evidenziato che l’obbligo di mantenimento tra coniugi non comporta automaticamente l’obbligo di trasferimento di un bene immobile. In questo contesto, il trasferimento immobiliare è stato considerato un atto negoziale, quindi revocabile in quanto potenzialmente pregiudizievole per i creditori. Sul secondo punto, la Corte ha affermato la legittimità dell’azione revocatoria della parte creditrice, sottolineando che la tutela dei diritti dei creditori prevale anche quando vi siano accordi patrimoniali tra coniugi.
La Corte ha operato una distinzione fondamentale tra atti di natura onerosa e atti di natura gratuita.
Secondo l’art. 2901 c.c., l’azione revocatoria può essere esercitata qualora si dimostri che l’atto in questione sia stato compiuto in pregiudizio dei creditori. In questo caso, la Corte ha confermato che l’atto di trasferimento di proprietà era un atto gratuito, privo di corrispettivo, con effetti pregiudizievoli per il credito vantato dalla società. La qualificazione dell’atto come gratuito è stata sostenuta dalla Corte, in linea con la propria giurisprudenza, che riconosce la possibilità di esperire l’azione revocatoria per atti di liberalità compiuti nell’ambito di una separazione consensuale o giudiziale.
La Corte ha altresì ribadito che la revocatoria non ha ad oggetto la separazione in sé, ma il singolo atto patrimoniale lesivo. Di conseguenza, in presenza di creditori insoddisfatti, un atto di trasferimento immobiliare può essere revocato se risulta lesivo per i terzi, anche qualora faccia parte di un accordo omologato dal tribunale.