STATUTO*
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia denominata “AMI”
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ARTICOLO 1 – SCOPI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, oltre che, in qualità di soci sostenitori, di praticanti avvocati, di giuristi e/o docenti universitari in materie giuridiche, psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine, assistenti sociali e quanti altri, a vario titolo, si occupano degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori.
L’Associazione si propone:
- di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela del diritto delle relazioni familiari, dei minorenni e delle persone;
- di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, del codice etico e delle norme deontologiche;
- di provvedere, anche tramite la Scuola di Alta Formazione AMI in diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, sia civile che penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere la specializzazione in materia, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi;
- di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone;
- di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, dei diversamente abili, della cittadinanza e dell’integrazione sociale multietnica e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta;
- di favorire l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione e specializzazione, nel rispetto delle norme deontologiche forensi e del codice etico dell’Associazione;
- di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- di tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura. L’associazione, pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni; promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;
- di evidenziare e contrastare le devianze applicative riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività poste in essere in questo campo da soggetti pubblici e privati;
- di promuovere la cooperazione con persone, enti ed associazioni aventi finalità analoghe;
- di apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati;
- di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
- di monitorare la condizione delle persone sottoposte a misure detentive, di promuoverne, anche congiuntamente con altre associazioni, il miglioramento e vigilare alla corretta applicazione delle normativa in materia;
- di studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi al diritto delle relazioni familiari e dei minorenni;
- studiare l’evoluzione e le trasformazioni del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni in Italia e nel mondo, evidenziandone e approfondendone le tendenze e le consuetudini;
- di tutelare qualsiasi genitorialità con particolare riferimento alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, nel quadro dell’eliminazione di qualsivoglia discriminazione, formale e sostanziale.
ARTICOLO 2 – DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE
L’AMI ha sede in Roma.
Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso le sezioni distrettuali denominate “AMI – Distretti”, distribuite su tutti i territori delle Corti di Appello italiane.
I distretti saranno, a loro volta, organizzati attraverso sezioni circondariali secondo i criteri dell’attuale geografia giudiziaria.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte, di diritto, esclusivamente i Presidenti Distrettuali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 – SOCI
L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.
Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi organi.
I soci si dividono in quattro categorie:
- a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
- b) SOCI ORDINARI: gli avvocati, che hanno sostenuto e superato l’esame di abilitazione per la professione forense e che esercitano o che intendono esercitare la professione nel settore del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, nelle sedi penali, civili e amministrative.
- c) SOCI SOSTENITORI: i giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, praticanti avvocato, studenti e laureati in giurisprudenza, psicologi, neuro-psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori familiari, medici, educatori e operatori di comunità, insegnanti, rappresentanti delle forze dell’ordine, personale dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria.
- d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati a livello nazionale e distrettuale scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all’estero che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali.
Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Consiglio Direttivo di una Sezione Distrettuale decide in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni quindici dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso il Consiglio Direttivo Distrettuale non può ratificare domande di iscrizione che siano pervenute prima dei 60 giorni dalla data di cessazione delle cariche associative.
Dell’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione dovrà essere data immediata comunicazione all’istante, il quale dovrà immediatamente provvedere a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio direttivo nazionale. La qualità di Socio si acquisisce a far data dal pagamento della quota associativa.
L’appartenenza all’Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.
Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.
Per aderire all’AMI, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta, allegando facoltativamente una foto-tessera recente, al Consiglio Direttivo Distrettuale alla sede dell’AMI dichiarando, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all’albo degli avvocati, di garantire il rispetto dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive”.
Nel caso di mancanza di una sede distrettuale la domanda di iscrizione va inviata via e-mail alla sede dell’AMI nazionale.
Il contributo associativo é intrasmissibile e non é rivalutabile.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa per coloro che aderiranno dopo il 1 ottobre varrà per l’intero anno successivo.
Il nominativo del nuovo iscritto all’associazione dovrà essere comunicato al Coordinatore nazionale entro giorni 7 dal perfezionamento dell’iscrizione.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’AMI è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’associazione che è il Presidente nazionale.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
I contributi dei soci vengono riscossi dalle Sezioni Distrettuali entro il 15 luglio di ogni anno.
Le Sezioni distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, sul conto corrente dell’AMI Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria.
ARTICOLO 6 – BILANCI
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere nazionale deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale entro il 30 giugno. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio direttivo nazionale.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci fondatori e ordinari dell’AMI, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.
I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto scientifico e organizzativo non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli dirigenziali.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo nazionale.
La qualità di socio si perde:
- per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell’associazione approvata dal Consiglio direttivo nazionale, dalla Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell’immagine dell’associazione sia all’interno che all’esterno di essa;
- per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l’onorabilità dell’Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci;
- per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente della sezione;
- per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;
- per il mancato rispetto del regolamento e del codice etico dell’associazione;
- per l’irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione superiore ai tre mesi), sostanziali e definitive, e/o condanne penali definitive per reati dolosi;
- per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’associazione nell’anno in corso;
- per aver svolto attività politica e partitica coinvolgendo l’Associazione.
La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore opera ipso iure in caso di morosità e recesso.
In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell’interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere.
La decisione finale spetterà al Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale ovvero del
Consiglio direttivo distrettuale per i motivi di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Roma.
ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’AMI:
- Consiglio direttivo nazionale;
- Presidente nazionale;
- Vicepresidente nazionale;
- Segretario nazionale;
- Tesoriere nazionale;
- Coordinatore nazionale;
- Rappresentante presso le istituzioni;
- Responsabile per le pari opportunità;
- Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- Collegio dei Probi Viri;
- Direttore editoriale della rivista Lex Familiae.
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il Consiglio direttivo sarà presieduto dal componente più anziano di età.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte di diritto i presidenti delle Sezioni Distrettuali ed il Direttore editoriale della rivista Lex Familiae (senza diritto di voto).
In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, il singolo Consigliere nazionale deve delegare per iscritto altro componente del Consiglio Direttivo Distrettuale di appartenenza.
La delega può essere rilasciata al massimo per sole due volte in un anno.
La mancata partecipazione personale di un Presidente distrettuale o di un suo delegato a due riunioni consecutive al Direttivo Nazionale comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza, dovrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.
In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:
- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni, il Rappresentante per le pari opportunità e i componenti elettivi della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
- approva la costituzione delle Sezioni distrettuali e territoriali;
- svolge tutte le operazioni inerenti all’amministrazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;
- approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
- delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;
- elegge, per ogni quadriennio, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- stabilisce annualmente le quote sociali;
- nomina i soci onorari dell’AMI Nazionale;
- nomina e revoca il direttore responsabile e il direttore editoriale della rivista dell’AMI, denominata “Lex Familiae”, ai quali viene indicata la linea editoriale che dovranno adottare. Elegge il comitato di redazione della rivista. Gli incarichi di direttore responsabile e direttore editoriale coincidono con la durata delle cariche nazionali;
- nomina e revoca, a maggioranza, il direttore della Scuola di specializzazione dell’AMI la cui carica ha la durata di un anno, prorogabile senza limitazioni.
Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto in presenza almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale o dal segretario nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.
È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.
Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionale.
Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.
Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.
In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica associativa.
Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.
ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge. Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio direttivo nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi.
In particolare il Presidente nazionale:
- convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo nazionale;
- dà esecuzione, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario, alle delibere degli organi centrali; vigila e cura il buon funzionamento dell’associazione secondo i canoni del presente statuto, del regolamento e del codice etico, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;
- ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l’associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’associazione;
- può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’associazione;
- sta in giudizio, nell’interesse dell’associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché autorizzato dal Consiglio direttivo nazionale;
- collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipa in nome e per conto dell’associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa nazionale;
- cura l’aggiornamento del portale dell’associazione avvalendosi di tecnici informatici anche esterni;
- autorizza per iscritto la costituzione di una sezione distrettuale, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio direttivo nazionale;
- è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico che presiede;
- nei casi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dichiara la decadenza di diritto dall’Associazione dei Presidenti distrettuali e la comunica al Consiglio direttivo nazionale.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad altri componenti della Giunta esecutiva lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
Nel caso di dimissioni o per qualsiasi causa vi sia un impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo nazionale sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Vicepresidente, e in caso di impedimento anche di quest’ultimo dal Segretario Nazionale al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Vicepresidente assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio direttivo nazionale convocato per la elezione del Presidente.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario:
- collabora con il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro attività;
- concorre con il Presidente e il Vicepresidente a formare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- redige e cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio direttivo nazionale e della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico dell’Associazione e del tesseramento;
- prepara e coordina le attività per le riunioni del Consiglio direttivo nazionale e della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- notifica e conserva le delibere degli organi sociali;
- mantiene i necessari contatti e rapporti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;
- verifica le scadenze inerenti le questioni burocratiche dell’associazione;
- è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 11 bis – IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE
Il Vicepresidente:
- collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività del medesimo;
- in ogni caso di impedimento, sostituisce il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni indicate nell’art.10;
- concorre con il Presidente e con il Segretario a formare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 12 – IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere:
- redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Direttivo nazionale per l’approvazione;
- provvede alla gestione delle entrate ed esprime pareri sugli impegni di spesa;
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell’associazione;
- è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- sollecita e verifica il versamento delle quote all’AMI nazionale;
- segnala le morosità alla Giunta esecutiva;
- cura i rapporti con il consulente fiscale dell’associazione;
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 13 – COORDINATORE NAZIONALE
Il Coordinatore nazionale è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico e offre consulenza sulla logistica degli eventi formativi e congressuali e sulle questioni amministrative delle sezioni, di concerto con gli organi dell’associazione.
Svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle Sezioni distrettuali e territoriali e provvede alla diffusione del materiale promozionale dell’AMI (manifesti, inviti, cartelline, penne, gagliardetti, distintivi, roll up etc., dell’associazione).
Pubblica le manifestazioni formative sul sito dell’AMI e sui social network, nonché provvede al tesseramento dei soci delle Sezioni distrettuali.
Provvede al monitoraggio dei contenuti dei profili sui social network e dei siti web riconducibili all’AMI, informando tempestivamente la Giunta esecutiva nell’ipotesi pubblicazioni o comunicazioni pregiudizievoli all’immagine e al buon nome dell’Associazione.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 13 bis – IL RAPPRESENTANTE PRESSO LE ISTITUZIONI
Il rappresentante AMI presso le istituzioni cura, di concerto con il Presidente e tenuto conto delle indicazioni del Direttivo nazionale, i rapporti con le istituzioni forensi nazionali, nonché con gli organi politici di governo e le altre istituzioni politiche e/o associative nazionali aventi caratteri similari.
Affianca e/o sostituisce il Presidente alle riunioni indette presso le predette istituzioni e informa senza ritardo per iscritto il Direttivo nazionale rispetto ad ogni decisione adottata in tali sedi. Conserva i verbali e documenti raccolti nelle riunioni istituzionali, informa il direttivo delle riunioni future già programmate, interviene nelle riunioni istituzionali secondo le istruzioni della Giunta.
Redige, quadrimestralmente, una relazione dell’attività di rappresentanza svolta presso le sedi istituzionali.
E’ componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico e la sua carica dura per quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 13 ter – IL DIRETTORE EDITORIALE
Il Direttore editoriale viene nominato ogni quattro anni dal Consiglio direttivo nazionale e il suo incarico decade nel caso di scioglimento anticipato del Direttivo.
Cura, di concerto con il Direttore responsabile, la redazione della rivista ufficiale “Lex familiae” cartacea o online, tenendo conto delle linee direttive del Consiglio direttivo nazionale. Nella redazione della rivista acquisisce il parere necessario dei componenti del Comitato di redazione per la pubblicazione di articoli o interviste.
Il Direttore editoriale partecipa di diritto alle riunioni del Direttivo nazionale, senza diritto di voto.
Esprime parere al Direttivo nazionale rispetto alla linea editoriale da adottare per la predisposizione della rivista.
ARTICOLO 13 quater – IL RAPPRESENTANTE PER LE PARI OPPORTUNITA’.
Il rappresentante AMI per le Pari Opportunità cura, di concerto con il Presidente e tenuto conto delle indicazioni del Direttivo Nazionale, i rapporti in materia di pari opportunità con le istituzioni forensi nazionali nonché con tutti i comitati e/o commissioni per le pari opportunità nazionali e sovranazionali.
Può essere nominato per tale incarico un avvocato regolarmente iscritto all’Albo professionale e può essere un Presidente Distrettuale o un socio ordinario dell’AMI che si sia distinto/a particolarmente per l’attività svolta per l’eliminazione di ogni ostacolo discriminatorio nella partecipazione alla dimensione sociale, economica e politica della vita quotidiana delle persone.
Affianca il Presidente nelle riunioni presso i suddetti enti istituzionali ed informa il Direttivo Nazionale periodicamente circa ogni decisione adottata in tali sedi.
Promuove l’organizzazione di eventi, sotto l’egida della Giunta esecutiva, per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sia nell’ambito forense sia al suo esterno.
Redige semestralmente una relazione di sintesi dell’attività svolta.
E’ componente di diritto della Giunta Esecutiva-Comitato Tecnico Scientifico; la sua carica dura quattro anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 14 – LA GIUNTA ESECUTIVA – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
La Giunta è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composta da nove membri. La Giunta attua le decisioni del Direttivo nazionale.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni e il Rappresentante per le pari opportunità ne fanno parte di diritto, gli altri tre due componenti vengono eletti entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo proroga di tre mesi, dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei consiglieri.
La Giunta esecutiva è la struttura tecnico scientifico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:
- pianifica e coordina l’annuale piano formativo dell’Associazione per tutti i Distretti, al fine di garantire ai soci di tutti i distretti i soci un’adeguata offerta formativa;
- sovraintende e controlla le attività della Scuola di alta specializzazione ed ha il compito di organizzare e gestire i corsi, secondo i regolamenti del CNF e ministeriali. Cura, altresì, l’organizzazione dei corsi di alta formazione. Ai fini di un migliore coordinamento e concertazione dell’attività formativa di tutta l’Associazione, il Direttore della Scuola di alta specializzazione dell’AMI partecipa, previa convocazione da parte della Giunta, senza diritto di voto, alle riunioni riguardanti la strutturazione di corsi ed eventi formativi di carattere nazionale o di particolare rilevanza tecnico – scientifica;
- organizza di concerto con i Presidenti Distrettuali gli eventi nazionali mediante il reperimento e la scelta dei relatori e di tutti gli aspetti organizzativi e logistici;
- cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle Sezioni distrettuali e territoriali.
La Giunta verifica, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dello statuto e della politica e finalità associativa, nel quadro di una doverosa collaborazione tra le Sezioni distrettuali e territoriali appartenenti alla stessa area geografica.
La Giunta ha il compito di vigilare sulla corretta offerta formativa di tutte le sezioni distrettuali al fine di garantire l’alta qualità formativa in ogni realtà in cui è presente l’AMI, senza distinzioni di sorta, in conformità del Regolamento CNF 19 aprile 2013 n.1 e successive modifiche e integrazioni.
La Giunta esecutiva, entro 7 giorni, dovrà esprimere parere sul contenuto tecnico scientifico dell’evento comunicato dalla sezione e, se necessario, apportare gli opportuni correttivi sulla scelta del tema dell’evento e sulla struttura didattica, ovvero negare l’autorizzazione allo svolgimento.
Gli eventi a carattere nazionale, non appartengono al distretto che li organizza, ma sono espressione dell’associazione tutta. Saranno strutturati dalla Giunta in collaborazione con la sezione distrettuale di riferimento.
La Giunta esecutiva può decidere di organizzare eventi formativi nei Distretti, laddove la politica dell’AMI lo dovesse richiedere, con o senza la collaborazione doverosa della sezione distrettuale di competenza.
La Giunta avrà il compito di indicare alle sezioni i temi da trattare sulla base di nuove leggi, giurisprudenza o finalità scientifica e sociale dell’AMI.
La Giunta provvede alla gestione amministrativa della sezione commissariata, tramite un commissario straordinario scelto tra i suoi componenti.
La Giunta ha il compito di segnalare ai Presidenti Distrettuali eventuali nominativi per nuove iscrizioni o Responsabili di sezioni Territoriali. Il Presidente distrettuale avrà l’obbligo di prendere contatti con i professionisti segnalati e riferire senza ritardo alla giunta sugli esiti dei contatti presi.
ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni quadriennio, dal Consiglio direttivo nazionale.
Il Consiglio provvede ad eleggere anche due membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti.
La perdita della qualità di componente dei probi viri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica.
Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente.
Di tale seduta, come di ogni altra successiva, il Collegio redige apposito verbale, che è trasmesso in copia entro 7 giorni al Consiglio direttivo nazionale.
Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione.
I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzialità e attaccamento all’associazione, e che siano particolarmente esperti della vita e dell’organizzazione dell’Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione.
I lavori del Collegio sono riservati.
Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione nazionale. Il Segretario nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere.
ARTICOLO 16 – SEZIONE DISTRETTUALE
Le Sezioni distrettuali operano sul territorio delle Corti di Appello in ossequio alla geografia giudiziaria.
La denominazione della sezione distrettuale combacia con quella della regione di appartenenza allorché vi sia un solo distretto di Corte di Appello.
Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto. Le Sezioni distrettuali devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico o scrittura privata registrata, a seguito di preventiva autorizzazione del Presidente ed approvazione successiva del Consiglio direttivo nazionale.
La Sezione distrettuale AMI, all’atto della sua costituzione, dovrà richiamare nell’atto costitutivo lo Statuto dell’AMI Nazionale, dichiarando di accettarlo espressamente, unitamente al Regolamento dell’associazione e al Codice etico.
Le Sezioni distrettuali si articolano a loro volta in Sezioni territoriali.
La sede territoriale – coincidente con il circondario di ogni tribunale compreso nel distretto – è tenuta all’osservanza dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’Ami Nazionale e delle deliberazioni degli organismi nazionali e distrettuali. Essa è composta da un responsabile territoriale, nominato dal Presidente della sezione distrettuale, e da altri due soci che compongono il direttivo territoriale.
La sezione territoriale ha autonomia programmatica, tenuto conto delle linee direttive e programmatiche della Giunta esecutiva e del direttivo distrettuale, e deve organizzare almeno un’attività formativa all’anno sul proprio territorio di competenza.
Le sezioni distrettuali devono collaborare con le sezioni territoriali nell’organizzazione di eventi formativi.
Il responsabile territoriale può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all’interessato e per ratifica alla Giunta esecutiva, qualora non si attenga alle norme statutarie, regolamentarie e a quelle indicate nel codice etico dell’AMI. La durata in carica del responsabile territoriale è pari a quella del direttivo distrettuale.
Ogni sezione dovrà far pervenire alla sede nazionale le bozze dei programmi degli eventi formativi alla Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico almeno 30 giorni prima della data fissata per l’evento.
Le Sezioni distrettuali hanno l’obbligo di organizzare almeno due eventi nell’anno solare, accreditati dall’Ordine professionale o dal CNF, salva la possibilità di autoaccreditamento in base ai protocolli con il CNF.
In caso di mancata organizzazione di almeno due eventi nell’anno solare, la sezione distrettuale sarà commissariata con previsione di rinnovo delle cariche associative.
Le Sezioni distrettuali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni distrettuali e territoriali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio direttivo nazionale e dalla Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico.
Le cariche delle Sezioni distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali.
La Sezione distrettuale ha autonomia patrimoniale, fiscale ed economica, è obbligata all’apertura di proprio c/c ed è tenuta ad osservare le normative vigenti in materia fiscale. Il Presidente Distrettuale è il legale rappresentante della Sezione.
La Sezione è tenuta alla stretta osservanza del regolamento e del codice etico allegato al presente statuto.
Sono organi dell’AMI distrettuale:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo distrettuale;
- Presidente distrettuale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
È costituita dai soci ordinari della Sezione distrettuale, in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione distrettuale almeno una volta l’anno.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
- fornire indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
- eleggere ogni 4 anni i componenti del Consiglio direttivo distrettuale;
- approvare la relazione annuale del Consiglio direttivo distrettuale;
CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE
Il Consiglio direttivo distrettuale è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da cinque o sette membri tra i quali il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile per le pari opportunità.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni al pari del Presidente. Il primo direttivo distrettuale, inclusi il presidente, segretario e tesoriere, vengono da subito indicati nell’atto di costituzione della Sezione.
Il Consiglio distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio direttivo nazionale.
La riunione del Consiglio distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d’età.
Spetta al Consiglio distrettuale:
- fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
- eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e il Responsabile per le pari opportunità;
- Approva rendiconto e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con la magistratura ordinaria e minorile; e soprattutto con il territorio;
- far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;
- creare sinergie con le Sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;
- pianificare la formazione del distretto, tenendo conto del piano formativo annuale della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- può deliberare, a maggioranza, la nomina di soci onorari, individuati – su designazione del Presidente – tra professionisti che si sono distinti per il proprio impegno professionale o per l’attività svolta nel campo giuridico, scientifico e istituzionale;
- può deliberare a maggioranza qualificata, su istanza motivata del presidente distrettuale, la rimozione di un componente del consiglio direttivo distrettuale, che si sia disinteressato reiteratamente dell’attività associativa o non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a due o più eventi formativi organizzati nel corso dell’anno nell’ambito del distretto;
Il consiglio direttivo distrettuale si riunisce di diritto due volte all’anno anche in videoconferenza.
Il consiglio direttivo distrettuale è convocato dal presidente distrettuale, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.
I consiglieri distrettuali hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del direttivo.
La mancata partecipazione personale di un consigliere a due riunioni consecutive, al Direttivo distrettuale, comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo distrettuale
Il consigliere decaduto non può candidarsi al successivo direttivo distrettuale.
Il presidente distrettuale, preso atto dell’avvenuta decadenza, dovrà convocare, entro 15 giorni, l’assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un nuovo consigliere distrettuale.
La sostituzione di un consigliere distrettuale, con la procedura di cui al comma precedente, si avrà anche nel caso di perdita della qualità di socio (art. 7 comma 4), dimissioni, rimozione e decesso.
Nell’ipotesi in cui il consigliere distrettuale ricopra la carica di presidente distrettuale si adotterà la procedura di cui all’art. 16 – § Presidente – ultimo comma.
PRESIDENTE
Il Presidente Distrettuale rappresenta l’associazione sul proprio territorio coincidente con il distretto della Corte di Appello. Il Presidente distrettuale è il legale rappresentante della Sezione distrettuale, ha poteri di firma sotto la propria responsabilità penale, civile, patrimoniale e fiscale.
Il Presidente distrettuale è garante della politica dell’AMI nell’ambito del suo territorio giudiziario, cura e controlla la gestione amministrativa della Sezione distrettuale, e opera su tutto il territorio favorendo la presenza dell’Associazione in ogni sede di tribunale.
Il Presidente distrettuale è eletto dal consiglio direttivo distrettuale tra i soci ordinari della Sezione distrettuale. Quest’ultimo può essere rieletto.
Quest’ultimo rappresenta in giudizio la Sezione. Il Presidente di Sezione è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dal Consiglio direttivo nazionale e/o dal Presidente nazionale, sia all’interno che all’esterno dell’associazione.
Il Presidente convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente nomina i responsabili territoriali coincidenti con le sedi dei tribunali del distretto.
Può revocarli in caso di inattività nella organizzazione di eventi formativi o per condotte che collidono apertamente con la politica della sezione o con le norme statutarie e regolamentari. La revoca deve essere ratificata dalla Giunta esecutiva.
La carica di Presidente distrettuale è incompatibile con quella di responsabile territoriale.
Nel caso di revoca, rimozione, rinuncia e comunque cessazione della carica del presidente distrettuale vi sarà lo scioglimento automatico del consiglio direttivo distrettuale e la convocazione dell’assemblea dei soci che, sotto il controllo della Giunta esecutiva, provvederà al rinnovo delle cariche.
Il Presidente Distrettuale cura i rapporti con la magistratura, con i consigli dell’ordine degli avvocati del suo distretto, con le altre associazioni forensi, con le istituzioni tutte e la stampa locale. Inoltre valorizza i giovani avvocati e li coinvolge in modo concreto e costante nella vita della sezione. Nomina, inoltre, un rappresentante del gruppo giovAMI al quale garantirà ogni supporto possibile per l’organizzazione di eventi formativi.
RAPPORTI TRA LE SEZIONI
Le Sezioni devono far pervenire ogni trimestre al Presidente nazionale, al Segretario nazionale ed al Tesoriere nazionale, entro i termini stabiliti:
- elenchi completi dei soci, da inoltrarsi in uno all’attestazione di versamento contestuale delle quote sociali all’AMI nazionale;
Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporta un richiamo ufficiale e in caso di recidiva il
Presidente verrà deferito al Collegio dei Probi Viri.
GIOVAMI
Ogni Sezione distrettuale deve costituire all’interno della propria sezione il gruppo GiovAMI la cui finalità è quella di favorire l’aggregazione di giovani soci che non abbiano superato i 40 anni di età desiderosi di approfondire le tematiche relative al diritto di famiglia.
GiovAMI è tenuta all’osservanza dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’Ami Nazionale e delle deliberazioni degli organismi nazionali e distrettuali. Essa è rappresentata da un responsabile distrettuale nominato dal Presidente della sezione che può essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all’interessato e per conoscenza al Direttivo Nazionale.
Il Presidente individua, nomina e revoca il responsabile GiovAMI all’interno del proprio distretto. La carica di Presidente distrettuale è incompatibile con quella di responsabile territoriale e di responsabile GiovAMI.
E’ preclusa a GiovAMI la organizzazione e/o la partecipazione ufficiale ed eventi e manifestazioni, a carattere sociale e professionale, senza preventivo nulla osta del Consiglio Distrettuale di riferimento.
La Giunta esecutiva nomina e revoca il Responsabile nazionale del gruppo giovAMI.
ARTICOLO 17 INCANDIDABILITA’ / INCOMPATIBILITA’
Il Presidente Nazionale, i Presidenti e i consiglieri distrettuali non possono candidarsi, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, alla:
- carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o di consigliere dell’Ordine o di consigliere del CNF e/o della Cassa forense;
- carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense o di altra associazione nazionale di categoria.
Il Consiglio direttivo nazionale può, tuttavia, autorizzare le richieste di candidatura agli organismi prima indicati, provenienti dai presidenti o dai consiglieri di sezione, a maggioranza qualificata dei componenti. Il Consiglio potrà deliberare anche mediante l’utilizzo della mailing list dei presidenti.
La richiesta di candidatura dovrà essere presentata trenta giorni prima dalla presentazione formale della candidatura.
La presentazione della candidatura, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio direttivo nazionale, comporterà la decadenza automatica dagli organi direttivi dell’associazione.
La carica di Direttore e/o di componente del comitato scientifico della Scuola di alta Specializzazione dell’AMI è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva – Comitato Tecnico Scientifico e con le altre cariche elettive che la compongono di diritto.
ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato dal Consiglio direttivo nazionale il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, in ogni caso, non può essere distribuito tra i soci.
Del pari lo scioglimento della singola Sezione distrettuale, qualsiasi ne sia la causa, avverrà previa delibera del consiglio direttivo di appartenenza e la devoluzione del patrimonio sarà destinata all’AMI Nazionale.
ARTICOLO 19 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e allegato regolamento, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.
*modificato con delibera del Consiglio direttivo nazionale del 19 novembre 2023
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