Non è reato riportare i figli in Italia contro la volontà del coniuge

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Ricondurre i figli in Italia, contro la volontà del coniuge, dopo un soggiorno all’estero di quasi un anno, non configura il reato di sottrazione internazionale di minori. Al contrario, secondo un decreto del Tribunale per i minorenni di Bari, confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13936/2009 (pubblicata sul sito www.guida al dirittto.ilsole24ore.com), si tratta di un «semplice ritorno a casa».

Nel giugno del 2007 l’intera famiglia era partita per un soggiorno di tre mesi in Svezia, paese d’origine della moglie, poi prolungatosi fino all’aprile del 2008, per un totale dunque di 11 mesi. Secondo la madre si era trattato di un vero e proprio trasferimento, circostanza negata dal padre che ha sempre sostenuto il «carattere temporaneo della permanenza all’estero».

L’istanza di restituzione dei figli da parte della madre è stata rigettata dal tribunale di Bari che li ha affidati provvisoriamente al padre, con facoltà di visita della genitrice ma con il divieto di allontanarli dal territorio nazionale. Sulla stessa linea si sono mossi i giudici di Piazza Cavour, secondo i quali non vi sarebbe stata alcuna violazione della «residenza abituale» tutelata dalla convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994, in quanto essa «va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione». E proprio a essi si era riferito il Tribunale per i minori che aveva sottolineato, in primis «la prevalenza della permanenza temporale in Italia» sul breve periodo trascorso all’estero, e soprattutto: «l’immediato recupero delle consuetudini affettive e relazionali». Recupero testimoniato dalla documentazione presentata dai servizi sociali dove si parla della ripresa del «rapporto stretto con i nonni paterni, la frequenza regolare e serena della scuola materna, le abitudini di vita pregresse ecc.». Tutti indizi che hanno indotto a ritenere che non di allontanamento si trattasse ma di «ritorno a casa». Al punto che secondo la Cassazione di sottrazione internazionale, semmai, si sarebbe potuto parlare nel caso di «un forzato trattenimento dei minori in Svezia».

In definitiva, i supremi giudici enunciano l’importante principio per cui: «Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull’accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale di minori […] quando uno dei genitori, pur in contrasto con l’altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale».


Il Sole 24 ore.com

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