“Intercettare” le conversazioni della ex amante nella sua auto non è un reato.
Affinché l’attività di spionaggio non sia illecita basta nascondere nella vettura un telefonino a risposta automatica e senza suoneria che, attivato a distanza, consente di ascoltare ciò che viene detto all’interno dell’auto. Il via libera all’“orecchio indiscreto” viene dalla Cassazione che ha respinto senza mezzi termini il ricorso della procura di Potenza che aveva invece richiesto l’arresto per due spie dilettanti che avevano installato un telefono-trasmittente nell’auto della ex amante di uno dei due in seguito alla decisione della donna di interrompere la relazione. Già il gip del tribunale lucano aveva detto no alla richiesta di arresto spiegando che non potevano essere contestati i reati di illecita interferenza nella vita privata e installazione di apparecchiature per intercettazioni abusive. Ma il pm non si è arreso e dopo un appello al riesame, pure rigettato, si è rivolto alla Suprema Corte. I giudici della quinta sezione penale, con la sentenza 28251, hanno precisato anzitutto che l’auto non può essere considerata “luogo di privata dimora” e dunque non è possibile ipotizzare il reato di illecita interferenza nella vita privata che, precisa la Cassazione, “tutela la riservatezza delle persone in relazione all’ambiente”.
In pratica, se le conversazioni fossero avvenute in una casa o in ufficio “l’interferenza” sarebbe stata illecita. Ma in un’auto “sulla pubblica via” no, non c’è alcuna protezione “giuridica”. A patto che l’ascolto avvenga con una semplice trasmittente, come un telefono-spia, e non invece attraverso apparecchiature che “si inseriscono nella trasmissione dei dati”. Insomma, un conto è intercettare, altra cosa è ascoltare: dove sono vietate le intercettazioni possono essere ammessi gli “ascoltatori”.
Il Velino
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