Roma, 23 lug. – (Adnkronos) – L’educazione dei figli rientra negli “obblighi di assistenza” di un padre, pertanto rischia una condanna penale il genitore separato che si disinteressa dell’educazione e delle vicende relative alla vita del figlio. Parola di Cassazione che ha confermato la condanna a due mesi di reclusione, oltre a 200 euro di multa, nei confronti di un padre separato di Lucca, P.A.C., colpevole di essersi completamente disinteressato del figlio minore.
L’uomo, denunciato dalla ex moglie alla quale aveva peraltro omesso di versare 200 euro di mantenimento, dopo la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze (19 febbraio 2007) ha tentato di difendersi in Cassazione sostenendo di essere stato condannato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza (reato punito dall’art. 570 c.p.) per poi essere condannato per essersi “disinteressato dell’educazione e delle vicende relative alla vita del figlio” in maniera tale da impedire la sua difesa.
La VI Sezione penale (sentenza 30747) ha respinto il ricorso del padre separato e ha evidenziato che P.A.C. e’ stato condannato in base al reato punito dall’art. 570 c.p. perche’, oltre ad essere venuto meno agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio minore si e’ “disinteressato completamente a tutte le vicende riguardanti il figlio, venendo anche meno al dovere di educazione, che rientra tra gli obblighi di assistenza cui si riferisce l’art. 570 c.p.”. Bocciata inoltre la richiesta di concessione delle attenuanti data la “gravita’ della condotta” del padre. Da qui il rigetto del ricorso contrariamente alle conclusioni della pubblica accusa della suprema Corte che aveva chiesto di annullare la condanna inflitta all’uomo.
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