La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18235/2009) ha stabilito che non può essere considerata causa di addebito della separazione il fatto di lasciare l’Italia per andare a curare la madre all’estero. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che il ricorso “inammissibilmente si risolve o in critiche generiche, apodittiche e non contornate dalla testuale trascrizione delle deposizioni testimoniali che il ricorrente invoca a sostegno delle censure, o in rilievi essenzialmente volti ad un diverso ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimità, o, ancora, nella infondata denunzia di omesse analisi comparative,laddove, invece, i giudici di merito risultano essere pervenuti all’avversar conclusione puntualmente analizzando e raffrontando i contegni tenuti da ciascun coniuge ed ineccepibilmente, anche per il profilo motivazionale, ritenendo che la definitiva frattura del rapporto coniugale fosse dipesa dalla reiterata violazione da parte del (…) dell’obbligo di fedeltà coniugale, che, integrando un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio (…) e segnatamente di un obbligo ricompresi tra i doveri reciproci dei coniugi 8…), costituiva causa sufficiente ai fini dell’addebito, senza necessità di ulteriore verifica dell’assolvimento o meno degli altri”.
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