I nonni hanno diritto di vedere i nipoti, ma non di intervenire nel giudizio di separazione, anche quando lamentano che malgrado sia stato disposto l’affidamento condiviso la nuora impedisca loro di mantenere rapporti con i piccoli. Perché solo i genitori restano gli unici soggetti ai quali è affidata la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori. Lo chiarisce la prima sezione civile della Cassazione che con la sentenza 22081/09 ha accolto il ricorso di una madre contro la sentenza della Corte di merito che aveva dato ragione ai suoceri.
Il caso
La Corte di appello, pur negando l’esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare un intervento autonomo ha riconosciuto che i suoceri avevano un interesse giuridicamente protetto che consentiva loro un ruolo attivo nel giudizio, nelle forme dell’intervento “ad adiuvandum” ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del Codice di procedura civile. Perché ora la sentenza è cancellata?
L’articolo 155ter, introdotto dalla legge 54/2006 sul cosiddetto affidamento condiviso, attribuisce ai soli genitori il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. È vero che il legislatore del 2006 ha sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale. Ma questo non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa – come quella introdotta con la legge 149/01, che ha previsto che nei procedimenti in materia di adottabilità e in quelli di cui all’articolo 336 del codice civile (Procedimento) il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore – a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati a essere parti.
LA STAMPA
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