Cassazione sentenza n° 6697/2009
Il tradimento della moglie non è causa esclusiva di separazione se il marito le ha nascosto di non poter avere figli. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ricordando che il giudice di merito non può evitare una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. La sentenza accoglie i motivi di ricorso di una donna, al cui occasionale tradimento la Corte di appello di Firenze aveva imputato la separazione dal marito. La Cassazione ha inoltre rinviato la causa a quella sede per un nuovo giudizio complessivo dei fatti e degli elementi probatori. Accanto al tradimento della moglie si deve infatti considerare anche il fatto che il marito ha violato uno specifico obbligo di lealtà previsto dall’istituto matrimoniale. Egli, pur sapendo di non poter avere figli, non ne aveva informato la moglie prima delle nozze. Sul punto, la Corte ricorda che la procreazione è riconosciuta come una delle finalità fondamentali del matrimonio. La condotta del marito ha quindi privato il coniuge della legittima aspettativa di potersi realizzare anche come madre. Quanto alle circostanze temporali che hanno condotto alla separazione dei due coniugi, il giudizio di appello aveva inteso la tardiva decisione della moglie di chiedere la separazione dal marito (circa due anni dopo aver appreso della sua sterilità) come strumentale rispetto ad una pur possibile richiesta di annullamento. D’altro canto, tra le doglianze esposte nel controricorso della donna si ricava che, dopo il tradimento, i coniugi avevano continuato per diversi mesi la convivenza e che, durante tale periodo, essa aveva ricevuto numerosi regali dal marito. In ogni caso, la sentenza sottolinea il principio consolidato per cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri che discendono dal matrimonio. Il nuovo giudizio dovrà quindi stabilire se l’infedeltà del coniuge sia stata rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura coniugale, oppure se non abbia avuto rilevanza in quanto intervenuta solo quando la frattura del matrimonio era già diventata irreversibile per le trasgressioni dei doveri matrimoniali in cui era incorso l’altro coniuge.
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