Roma, 5 mar. (Apcom) – I regali costosi non sostituiscono l’assegno di mantenimento per i figli. Commette infatti reato il padre, o il coniuge obbligato all’assegno, che invece di versare all’ex il mantenimento per il figlio, gli fa costosissimi regali, anche se il valore di questi supera l’impegno economico sancito dal giudice della separazione. Non solo. Il genitore resta obbligato verso il minore anche se la moglie gli ha confidato che il figlio è di un altro, almeno fino a quando la paternità non è stata disconosciuta legalmente.
Lo ha stabilito la corte di Cassazione che, con la sentenza numero 8998 di oggi, ha respinto il ricorso di un papà separato, accusato di far mancare i mezzi di sussistenza al figlio perché, invece di versare l’assegno stabilito dal giudice, aveva deciso di sostituirlo con costosi regali tra cui due computer e vestiario firmato. L’uomo si era anche giustificato sostenendo che la partner gli aveva confidato che il bambino non era figlio suo. Due motivi, questi, che non fungono da esimente del reato previsto nell’articolo 570 del codice penale. In particolare, riporta il sito Cassazione.net, i giudici della sesta sezione hanno chiarito sul primo punto che “il corretto adempimento dell’obbligazione che consiste nella dazione dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570 l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata”.
Non solo, ecco il nodo della questione. “Né è in facoltà dell’obbligato sostituire (nella specie per quasi due anni) la somma di denaro, mensilmente dovuta a tale titolo, con “cose” o “beni” che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l’utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualità, gode in proposito di una limitata discrezionalità il cui mancato rispetto, in danno del minore figlio, può trovare sanzione – ricorrendone le condizioni – nella stessa norma, in relazione al n. 2 del capoverso dell’art.570 C.P.”. Sul secondo fronte gli Ermellini hanno precisato invece che “per rispondere all’inciso che attiene alla “confidenza della moglie circa l’illegittimità del figlio”, va ribadito che la persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi – né pretendere un difetto di consapevolezza in punto di elemento soggettivo – adducendo che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio: e ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale”.