Cassazione, il genitore irregolare va espulso anche se in Italia ha figli che vanno a scuola

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La Corte smentisce una propria precedente sentenza che bocciava l’espulsione di un padre perché avrebbe provocato per i bambini traumi affettivi e un calo nel rendimento scolastico
“L’esigenza di garantire la tutela della legalità alle frontiere prevale sul diritto allo studio dei minori”


Marcia indietro della Cassazione in tema di immigrazione: gli immigrati irregolari, con figli minori che studiano in Italia, non possono chiedere di restare nel nostro Paese sostenendo che la loro espulsione provocherebbe un trauma “affettivo” e un calo nel rendimento scolastico dei figli. Infatti, secondo il nuovo orientamento della Suprema Corte che smentisce una precedente, recente sentenza, l’esigenza di garantire la tutela della legalità alle frontiere prevale sulle esigenze di tutela del diritto allo studio dei minori.
La Cassazione – con la sentenza n. 5856, 1 sezione civile – ha respinto così il ricorso di un immigrato irregolare albanese, con moglie in possesso di permesso di soggiorno, in attesa della cittadinanza italiana, e due figli minori. L’immigrato aveva chiesto l’autorizzazione a restare in Italia in nome del diritto al “sano sviluppo psicofisico” dei suoi bambini, che sarebbe stato alterato dall’allontanamento del loro padre. I supremi giudici gli hanno risposto che ai clandestini è consentita la permanenza in Italia, per un periodo di tempo determinato, solo in nome di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione d’emergenza”.
Queste situazioni d’emergenza, però, non sono quelle che hanno una “tendenziale stabilità ” come la frequenza della scuola da parte dei minori e il normale processo educativo formativo che, a parere dei giudici, sono situazioni di “essenziale normalità “. Se così non fosse, dice la Cassazione, le norme che consentono la permanenza per motivi d’emergenza anche a chi è clandestino, finirebbero con il “legittimare l’inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l’infanzia”.


Con questa pronuncia, dunque, i supremi giudici criticano espressamente una precedente decisione della stessa Cassazione (la n.823 del 19 gennaio 2010, 1 sezione civile) che invece aveva dato il via libera alla permanenza di un papà clandestino; quella sentenza, dice ora la Cassazione, è “riduttiva in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore”, mentre non tiene in considerazione “l’inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo” della legge sull’immigrazione.
Nella sentenza di gennaio, la prima sezione civile della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso contro l’espulsione di un immigrato motivando la decisione con il fatto che “non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto”. E d’altra parte, in quella sentenza la Cassazione escludeva che “l’interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia”. Esattamente il ragionamento opposto a quello fatto dalla Suprema Corte nella sentenza odierna.


LA REPUBBLICA

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