Il miglioramento delle condizioni dell’ex marito non basta da solo a far scattare il diritto all’assegno in favore della moglie. Niente automatismi tra l’incremento patrimoniale del coniuge dopo la fine del matrimonio e il riconoscimento del mantenimento originariamente non richiesto. Lo stabilisce l’ordinanza 553/10 della Cassazione.
Il caso
E’ stato respinto il ricorso di una ex moglie contro la sentenza d’appello che le aveva negato il diritto a percepire l’assegno di divorzio, a cui in sede di giudizio aveva rinunciato. L’incremento patrimoniale del coniuge, infatti, si era verificato solo dopo la fine della convivenza matrimoniale. Senza dimenticare, poi, che la donna non aveva subito un peggioramento delle sue condizioni di vita, mantenendo quel tenore di cui aveva goduto durante il matrimonio. Non c’è alcun automatismo fra i miglioramenti della situazione economica dell’obbligato verificatisi dopo il divorzio e il riconoscimento dell’assegno all’ex coniuge. Se il reddito del coniuge aumenta è necessario valutare «se siano suscettibili di assumere rilievo alla stregua del criterio legislativo dell’esistenza di giustificati motivi di riconoscimento dell’assegno originariamente non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti».
LA STAMPA
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