Con la sentenza n. 6570/2010, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Inps che sosteneva l’incompatibilità tra qualunque altro tipo di reddito e la prestazione previdenziale.
Il caso
Dopo la separazione il marito non aveva mai corrisposto alla moglie l’assegno determinato dal giudice. Lei, quindi, aveva fatto domanda per l’assegno sociale. L’Inps l’aveva respinta sostenendo che qualunque altro tipo di reddito è incompatibile con la prestazione previdenziale. Reddito del quale è sufficiente essere titolare seppur non concretamente percepito.
La sezione lavoro del Tribunale, cui si è rivolta la donna, ha invece ritenuto sussistente il diritto della donna alla prestazione richiesta, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello di Firenze.
I giudici della Cassazione sezione lavoro hanno sottolineato che avere in teoria diritto al mantenimento, in realtà mai percepito (e con buona probabilità date le condizioni economiche di lui, senza nessuna speranza di riceverlo) non esclude la possibilità di ottenere l’assegno sociale.
“È lo stesso legislatore, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta percezione del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito”.
Tanto più nel caso di specie dove la Corte di Firenze ha verificato che “l’assegno di mantenimento/di divorzio non è stato mai corrisposto alla signora per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato”.