Gli ermellini hanno respinto il ricorso del giovane disoccupato che contestava nel suo caso, il mancato rispetto, da parte del padre e della madre, delle norme del codice civile che impongono ai genitori di continuare a provvedere al sostentamento dei figli anche oltre il compimento del 18° anno di età se sono senza lavoro. Un dovere che viene meno solo dopo la raggiunta indipendenza economica o quando esiste la prova che il mancato svolgimento di un’attività dipende dall’inerzia o da un rifiuto ingiustificato da parte dei figli di trovarsi un’occupazione.
Disposizioni che, spiega il collegio di piazza Cavour, non valgono però per il ricorrente, dal momento che nulla dimostra che le somme, estorte in modo violento, fossero utilizzate per il suo mantenimento. La possibilità di esibire un tale prova – hanno spiegato i giudici – avrebbe fatto scattare il meno grave reato di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza con violenza alle persone».
IL SOLE 24ORE