Non è liberato da responsabilità penale il padre che omette di versare l’assegno fissato per il mantenimento dei figli minori perché ritiene che il nucleo familiare non si trovi più in uno stato di indigenza, in quanto sia l’ex moglie che il figlio maggiorenne svolgono attività lavorativa. L’intervento economico di quest’ultimi congiunti non elimina l’onere di fornire i mezzi di sussistenza a figli più piccoli, quindi, se il genitore obbligato non adempie risponde del reato di cui all’articolo 570, secondo comma n. 2, del Codice penale.
Così la Cassazione con la sentenza 4395/10 ha confermato la condanna di un padre che non aveva più versato l’assegno perché l’inadempimento riguardava i suoi due figli minori, privati del tutto dei mezzi di sostentamento, e perché non aveva alcuna rilevanza esimente il fatto che il figlio maggiore lavorava ed aiutava la madre, che a sua volta aveva un’occupazione saltuaria, per il mantenimento dei fratelli minori. Con l’occasione, infatti, la sesta sezione penale del Palazzaccio ha ricordato il seguente principio di diritto: «ai fini della configurabilità del delitto cui all’articolo 570, comma secondo, n. 2, Cp, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo».
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