Per la Corte di Cassazione le dichiarazioni dei nonni del presunto padre possono essere determinanti per la dichiarazione di paternità.

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Le dichiarazioni dei nonni, contenenti implicite affermazioni sulla paternità del proprio figlio, possono essere valutate come prova nella dichiarazione giudiziale di paternità. Questo è il principio stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione  n. 9727 del 23 aprile – 3 maggio 2010, in base alla quale la frase “Siamo diventati nonni giovani”, pronunciata alla presenza di testimoni, dai genitori del presunto papà, è stata ritenuta elemento fondante del riconoscimento della filiazione naturale.


 


I giudici della Cassazione hanno motivato tale decisione affermando che l’art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova di cui il giudice dispone per addivenire alla dichiarazione di paternità, anche quando vi sia il rifiuto ingiustificato del soggetto di sottoporsi ai test ematologici, come nel caso in questione, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del dna, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di non prestare il consenso sia lecito trarre argomenti di prova.


 


In questo particolare procedimento i vasti poteri istruttori concessi al giudice gli consentono di basare il rapporto di filiazione anche attraverso elementi probatori del tutto indiziari ed in assenza di prove specifiche circa i rapporti sessuali tra le parti: infatti, la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante la valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.


 


Né tantomeno si può affermare che il principio della libertà della prova di cui all’art. 269 secondo comma c.c., si ponga in contrasto con l’art. 30 ultimo comma della Costituzione. Tale norma consente al legislatore ordinario di fissare i limiti dell’indagine sulla presunta paternità, atteso che questa disposizione costituzionale, da coordinarsi con il primo comma dello stesso art. 30 Cost. sulla tutela dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nell’ultimo comma del citato articolo 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento.


 


Se è pur vero, quindi, che il convincimento del giudice non si può basare sulle sole dichiarazioni della madre, in ossequio all’art. 269 c.c., in assenza di un riscontro oggettivo circa l’effettivo concepimento, è altrettanto indubbio che questi possa desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti ex art. 116 c.p.c.


 


Nel caso in questione, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto di pronunciarsi in ordine al riconoscimento di paternità, desumendo argomenti di prova dal comportamento processuale degli stessi soggetti, ritenendo la fondatezza della domanda basata principalmente sulla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in adeguata correlazione con quanto affermato dalla madre, e soprattutto con le dichiarazioni dei nonni paterni.


 


La Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha accolto le motivazioni della Corte di Appello sottolineando, ancora una volta, che il principio della libertà della prova, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, non può tollerare surrettizie quanto apodittiche limitazioni.


 


Avv. Tiziana Izzo – Segretario A.M.I. Salerno

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