Stupro di gruppo: la Cassazione revoca la sospensione del processo

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La Suprema Corte, con provvedimento del 2 luglio, ha revocato la sospensione del processo finalizzata alla messa alla prova degli otto ragazzi di Montalto di Castro, provincia di Viterbo, accusati di aver violentato nell’aprile 2007 una loro coetanea, all’epoca quindicenne. Il provvedimento con cui veniva disposta la messa alla prova, adottato dal GUP nel maggio 2009, prevedeva un percorso di reinserimento sociale della durata di 28 mesi. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi la Suprema Corte di Cassazione dalla Procura Generale presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha agito su sollecitazione dei difensori della vittima, secondo i quali il gruppo “è protetto da un clima di solidarietà che sfiora la complicità”, rendendo pertanto inidoneo il percorso di recupero intrapreso.


 


La funzione della messa alla prova è, infatti, il recupero sociale e la rieducazione del minore: la concessione di tale beneficio è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore.


 


Il giudice, in questi casi, sospende per un tempo determinato il processo sulla base di un progetto che prevede l’impegno del minore a superare le motivazioni e le circostanze che lo hanno portato a commettere il reato, con l’intervento di sostegno e di controllo da parte dei servizi sociali, riservandosi di valutare all’esito della prova se quel progetto è stato eseguito con successo dal minore e se, di conseguenza, possa essere dichiarata l’estinzione del reato da lui commesso.


 


Ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/1988, “il pubblico ministero e il giudice devono acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore, al fine di accertarne l’imputabilità, e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”. Solo attraverso tali accertamenti deriva la scelta processuale più idonea in considerazione della specificità del minore.


Nel caso in esame, la revoca della sospensione del processo della Corte di Cassazione è stata determinata anche dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni abitanti della cittadina viterbese e da alcuni genitori degli otto ragazzi ad una emittente televisiva, con cui la vittima veniva insultata mentre gli stupratori, peraltro rei confessi, venivano difesi, arrivando a definire la violenza sessuale perpetrata “solo una ragazzata”.


I giudici hanno stabilito che un ambiente simile non può che nuocere al recupero degli accusati, impedendo loro di comprendere appieno l’estrema gravità del gesto compiuto: tale ambiente sociale, fortemente diseducativo, dal momento che tende a giustificare il reato commesso, viene definito nel ricorso presentato dalla Procura“complice”. 


La Suprema Corte, pertanto, ha accolto le richieste formulate dal Procuratore Generale contro la sospensione del processo per la messa alla prova per gli otto imputati, ormai maggiorenni, e ha disposto la ripresa del procedimento penale, la cui udienza è stata fissata per il 6 luglio.


Avv. Tiziana Izzo – Segretario A.M.I. Salerno

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