Roma, 17 lug. (Adnkronos) – E’ boom di figli bamboccioni che ricorrono sino in Cassazione per chiedere agli anziani genitori di essere ancora mantenuti. Piazza Cavour spiega come mamma e papà debbano regolarsi con quelle che a volte diventano assurde pretese da parte dei figli.
E, pronuncia dopo pronuncia, indicano a mamma e papà quando possono rifiutare di continuare a mantenere figli, magari ultratrentenni e fannulloni. Gli eterni fuori corso, dice la Suprema Corte, possono dimenticare il mantenimento ad oltranza.
Gli ‘ermellini’, infatti, hanno stabilito che gli universitari fuori corso sono “colpevoli in primis del mancato guadagno”, quindi, se non rendono a scuola è giusto che incomincino a lavorare e rendersi indipendenti. Senza più nulla pretendere dalla famiglia. Ci possono essere eccezioni. Ad esempio quando, in seguito a una separazione burrascosa, il figlio abbandoni gli studi a causa del trauma dovuto alla “separazione conflittuale” di mamma e papà.
In questo caso, anche se il ragazzo ha rimediato un lavoro non consono alle sue aspirazioni deve continuare ad essere mantenuto dai genitori alla luce del trauma. Lo stop al mantenimento dei figli over 18 può scattare ad un mese dall’assunzione a tempo indeterminato, anche se “con il patto in prova di sei mesi”. Il motivo? E’ “sufficiente la mera potenzialità del conseguimento dell’autonomia economica.
Il mantenimento ad oltranza, hanno avuto modo di ragguagliare ancora gli ‘ermellini’, ha bisogno di prove provate perché il genitore, ad un certo punto, deve essere messo in condizione di “provare l’inesistenza” degli alimenti al figlio ad libitum.
In una recente sentenza, i magistrati di piazza Cavour hanno dato torto ad una 34enne pugliese che continuava a battere cassa dal padre pur avendo rimediato un lavoro da segretaria in uno studio di un commercialista. In questo caso la ragazza, portando in tribunale il padre, non aveva nemmeno “allegato di trovarsi in una situazione di difetto di indipendenza economica”.
Ecco perché la Cassazione non ha avuto dubbi nel bocciare le sue pretese e nel dire al padre di sospendere il mantenimento. Perché, anche se è vero che “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”, c’è anche da tenere presente che un figlio maggiorenne, “quando agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento, deve allegare una condizione legittimante, cui riferire l’onere del genitore di provarne l’inesistenza”.