AFFIDAMENTO DEI FIGLI: LEGITTIMO LIMITARE LE VISITE PER IL LAVORO

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre, coniuge affidatario, che aveva dovuto limitare le visite del padre alla figlia ad una sola volta la settimana per i troppi impegni di lavoro.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23274 del 16/06/2010 ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva condannato la ricorrente affidataria della figlia a seguito del giudizio di separazione personale dei coniugi, deducendo che avrebbe impedito al padre di fare visita alla stessa per due volte alla settimana presso il consultorio familiare.


La Corte d’Appello aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., rubricato “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice”.


La norma prevede la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da € 103 a € 1.032 per chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo e contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.


La ricorrente ha impugnato la sentenza sul presupposto che la norma penale de quo non sarebbe stata applicabile al caso di specie, perché richiede l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento e simulato, insussistente nella fattispecie.


La Corte ha supportato tale impostazione difensiva sostenendo che il concetto di elusione non equivale in automatico al concetto di inadempimento, occorrendo che il genitore affidatario si opponga con atti fraudolenti o simulati, indicanti mala fede.


Nel caso di specie, la Corte ha accolto la necessità di limitare le visite del padre, coniuge non affidatario, a causa dei suoi molteplici impegni di lavoro della madre.


Ha pertanto cassato la sentenza e rinviato ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce.


 


di Andrea Tropea





Rassegna.it


 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *