IL COMODATO NELLA SEPARAZIONE: la pronuncia della Cassazione 15986/10

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Con la sentenza n.15986/10 la Corte di Cassazione III Sezione ha posto l’attenzione sull’annoso tema del diritto di permanenza nella casa coniugale concessa in comodato dai genitori di uno dei due sposi in caso di separazione degli stessi e di assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli.


La Suprema Corte, ribaltando  il precedente orientamento giurisprudenziale ( Cass.17.07.1996, n.6458; Cass. 21.07.2004n.13603), si è pronunciata a favore della restituzione della casa coniugale ai legittimi proprietari.


La questione si è nuovamente presentata all’esame della Suprema Corte con il ricorso di una coppia di suoceri che aveva concesso in comodato precario (cioè senza la previsione di un termine) la casa di proprietà al figlio sposato affinché venisse adibita ad abitazione familiare.


Dopo la separazione del figlio, però, la casa veniva assegnata dal giudice alla nuora affidataria dei figli.


I suoceri, a questo punto, chiedevano la restituzione immediata dell’immobile.


I giudici di legittimità hanno statuito, sorprendentemente, che è nella facoltà dei suoceri proprietari chiedere alla nuora di lasciare l’immobile libero nonostante le sia stato assegnato dal giudice della separazione, sul principio che nel caso di comodato precario la determinazione di efficacia del vincolo è rimessa alla sola volontà del comodante /proprietario.


La recente pronuncia è sicuramente interessante e sarà spunto per numerosi dibattiti. L’unica perplessità  deriva dal fatto che la Suprema Corte non abbia tenuto conto del preminente interesse del minore alla conservazione del proprio habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti medesimi.


 


Avv. Claudia Depalma


Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina

Commenti su IL COMODATO NELLA SEPARAZIONE: la pronuncia della Cassazione 15986/10

  1. Anna

    in un’ottica di contemperamento dei vari interessi in gioco la decisione degli Ermellini è anche condivisibile se vogliamo, ma a fronte di ciò, si è sancito come principio sacrosanto il diritto all’incremento dell’assegno per consentire alla nuora a al nipote “sfrattati” di dotarsi di un’altra abitazione?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *