Con la sentenza n.15986/10
La questione si è nuovamente presentata all’esame della Suprema Corte con il ricorso di una coppia di suoceri che aveva concesso in comodato precario (cioè senza la previsione di un termine) la casa di proprietà al figlio sposato affinché venisse adibita ad abitazione familiare.
Dopo la separazione del figlio, però, la casa veniva assegnata dal giudice alla nuora affidataria dei figli.
I suoceri, a questo punto, chiedevano la restituzione immediata dell’immobile.
I giudici di legittimità hanno statuito, sorprendentemente, che è nella facoltà dei suoceri proprietari chiedere alla nuora di lasciare l’immobile libero nonostante le sia stato assegnato dal giudice della separazione, sul principio che nel caso di comodato precario la determinazione di efficacia del vincolo è rimessa alla sola volontà del comodante /proprietario.
La recente pronuncia è sicuramente interessante e sarà spunto per numerosi dibattiti. L’unica perplessità deriva dal fatto che
Avv. Claudia Depalma
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina
in un’ottica di contemperamento dei vari interessi in gioco la decisione degli Ermellini è anche condivisibile se vogliamo, ma a fronte di ciò, si è sancito come principio sacrosanto il diritto all’incremento dell’assegno per consentire alla nuora a al nipote “sfrattati” di dotarsi di un’altra abitazione?