Multata dalla Cassazione, una moglie separata di Firenze che cambiava continuamente abitazione per eludere il diritto di visita dell’ex marito dal quale aveva avuto due figli minori a lei affidati. La signora aveva sostenuto che se il marito separato avesse voluto incontrare i figli avrebbe potuto attivarsi per sapere dove si era trasferita: riteneva di essere nel giusto, dal momento che il papà dei bambini non rispettava gli obblighi di mantenimento dei minori.
Il caso
Ad avviso della Cassazione (sentenza 33719/10) «assume rilevanza penale la condotta del genitore affidatario che ometta di informare l’altro genitore per quanto concerne il luogo della propria dimora, impedendo così all’altro di mantenere un libero e sereno rapporto con i figli». In proposito, i supremi giudici aggiungono che «non può farsi carico al genitore non affidatario di non essersi attivato, per quanto astrattamente possibile, ad individuare di volta in volta il luogo di residenza della moglie separata». Infatti, proprio su «quest’ultima grava l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre non affidatario dei figli, onde porlo nelle condizioni più agevoli per esercitare le sue prerogative genitoriali». Infine, per quanto riguarda l’obiezione sul mancato adempimento degli obblighi economici a carico dell’ex marito, la Suprema Corte rileva che il comportamento della signora in questione non sarebbe comunque «giustificato» anche qualora questa circostanza risultasse provata. Elemento, tra l’altro, non emerso nel corso della causa.