L’immigrata sposata con un cittadino italiano dal quale poi divorzia ha diritto ugualmente al rinnovo del permesso di soggiorno. Lo sancisce la Cassazione (sentenza 19893/10), sostenendo che il diritto a rimanere nel nostro territorio resta a patto che il matrimonio «sia durato almenp tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell’inizio del procedimento di divorzio o di annullamento».
Il caso
La Prima sezione civile ha dato ragione ad una signora dell’Ecuador che nel 1999 si era sposata con un genovese dal quale si era separata nel gennaio 2006. La fine del matrimonio, secondo la questura del capoluogo ligure, faceva venire meno il diritto di rinnovo del permesso di soggiorno per l’extracomunitaria. Il decreto di espulsione veniva convalidato dalla Corte d’appello di Genova nell’ottobre 2007. Contro la decisione la difesa dell’ecuadoregna ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour ha accolto il ricorso della donna affermando che i giudici di merito non hanno applicato il decreto legislativo n. 30 del 2007 «in forza del quale il divorzio e l’annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o di annullamento». L’immigrata era stata coniugata «per oltre cinque anni in Italia con un cittadino italiano» dunque ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno «anche nell’ipotesi di intervenuta separazione».
La Stampa.it
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