I FIGLI IRRICONOSCIBILI : UNA DISCRIMINAZIONE DESTINATA A SCOMPARIRE?

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La filiazione è il rapporto intercorrente tra la persona fisica e coloro che l’hanno concepita.


La nostra legislazione distingue tra filiazione legittima e naturale, a seconda che i figli siano nati o concepiti da genitori coniugati o non coniugati.


In passato una dura discriminazione pesava sui figli nati fuori dal matrimonio che -detti illegittimi – non potevano essere riconosciuti se adulterini (nati da genitore unito in matrimonio con persona diversa dall’altro genitore) o se incestuosi (figli nati da genitori uniti da vincolo di parentela non dispensabile), non potevano ricevere donazioni e avevano pesanti limitazioni in ambito di capacità successoria.


Il primo impulso ad una graduale inversione di tendenza nella regolamentazione della filiazione naturale è introdotto dalla Costituzione che all’art 30 assicura che i figli nati fuori dal matrimonio abbiano ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.


Con la riforma del 1975 sul diritto di famiglia finalmente è cancellato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini e i figli naturali acquistano gli stessi diritti dei figli legittimi ed una pari posizione successoria salvo per quanto riguarda il c.d diritto di commutazione  (art 537 c.c.) secondo il quale i fratelli legittimi  possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono”(per un maggiore spunto di riflessione vedi sent Corte Cost  7 novembre 1994 n.377 che nega qualsiasi diritto successorio ai parenti naturali e non dei fratelli naturali; sent Corte Cost. 15 novembre 2000 n.532 ).


In realtà le discriminazioni persistono ancora nel nostro ordinamento e sono decisamente vistose e pesanti per i c.d. figli incestuosi quei figli cioè nati da genitori uniti da vincoli di parentela, anche soltanto naturale, o di affinità in linea retta, per i quali vige ancora il divieto di riconoscimento da parte dei genitori “salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o sia dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità”, cosi come recita l’art 251 c.c.


Tale assunto normativo deve essere valutato alla luce sia della disciplina del codice penale tutt’ora in vigore sia del sistema di filiazione delineato con il codice del 1942.


Nel codice penale italiano, quando l’incesto è causato da una violenza sessuale, sono previste aggravanti di pena se la violenza viene compiuta da un ascendente nei confronti di un minore. Si parla in particolare di abuso di autorità, facendo riferimento ai genitori  anche adottivi, che spingano i minori all’atto incestuoso attraverso una violenza non solo fisica, ma anche psicologica, in ragione dell’autorità che essi esercitano nei confronti dei figli. In casi di incesto violento o frutto di un abuso di autorità (legge 66/96 ) si prevede la procedura d’ufficio e la perdita della patria potestà, oltre alle aggravanti di pena, se il fatto è commesso con minori di età.


Quando invece non c’è violenza ed i due partner consanguinei sono adulti e consenzienti, le cose vanno ovviamente in modo diverso. L’art 564 c.p., difatti, al libro II, capo II intitolato “Delitti contro la morale familiare” prevede che “chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette un incesto con un discendente o ascendente , o un affine in linea retta , ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni “. La norma pone, dunque, in stretta correlazione il reato d’ incesto con  il divieto di riconoscimento sulla base di due presupposti fondamentali: per un verso, che il “pubblico scandalo”, cui la norma penale subordina l’incriminazione dell’unione tra parenti, è realizzato con il concepimento del figlio; per l’altro, che la mala fede, alla quale l’art 251 c.c. ricollega il divieto di riconoscimento del figlio incestuoso, si traduce sul piano penale nella intenzionalità del fatto che integra gli estremi del reato ( sul punto vedi, G. Di Lorenzo, La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale dei figli nati da rapporto incestuoso,Giuffrè editore,Milano). Accade così che, se non c’è pubblico scandalo ed il rapporto incestuoso non è frutto di una qualsiasi forma di violenza, la legge italiana non prevede alcuna punibilità contro la coppia di consanguinei. Se anche i genitori non possono essere in alcun modo perseguiti per la loro relazione incestuosa, perché non è violenta, perché non c’è abuso di autorità, perché non c’è pubblico scandalo, comunque la “colpa” della loro unione viene fatta ricadere sui figli.


Non meno importante è valutare l’ originaria formulazione dell’art 278 c.c. che al comma 1 imponeva un esplicito divieto di accertamento dello stato familiare e delle indagini sulla paternità e maternità nelle ipotesi previste dall’art 251 c.c.  (cioè nei casi in cui “il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato”). In questi casi, infatti, il figlio incestuoso era soggetto a fortissime limitazioni in quei diritti che deriverebbero automaticamente con lo status di figlio:  divieto di assumere il cognome del genitore (art 262 c.c.), impossibilità ad essere soggetto alla potestà del genitore (art 317 bis c.c.) e ad essere titolare di diritti successori.


Solo sessant’anni dopo, con la sentenza del 28 novembre  n.494 del 2002,  la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 278, comma 1, c.c., per la violazione degli artt.2,3, e 30 Cost, senza però affrontare espressamente la questione del divieto del riconoscimento.  A tale incongruenza la Consulta tenta di dare una spiegazione sostanziale affermando che soltanto quando ricorrono costringenti ragioni contrarie all’interesse del figlio è costituzionalmente legittimo il limite alla ricerca della paternità e che tali ragioni non sussistono nell’ipotesi in cui l’accertamento dello stato familiare faccia emergere il carattere incestuoso del concepimento.


La necessità di conciliare l’ abrogazione del divieto di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità con l’interesse del figlio, induce obbligatoriamente a domandarsi se ad oggi, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, l’art 279 c.c. possa applicarsi  nei confronti del figlio nato da genitori incestuosi.


La formulazione testuale dell’art 279 c.c. indurrebbe a negare l’applicazione al figlio incestuoso atteso che in alternativa teoricamente non residuerebbero casi di inammissibilità dell’accertamento giudiziale dello status di figlio. In realtà, il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli non è condizionato dall’atto del riconoscimento o dell’accertamento giudiziale ma – in virtù del dell’art.30 Cost. – deriva direttamente dal “fatto della  procreazione”e spetta di conseguenza ad ogni figlio nei confronti del genitore in forza del solo rapporto biologico. L’azione ex art 279 c.c. , dunque, spetta anche al figlio incestuoso. Al contrario, desumere in questi casi un ostacolo all’applicazione del predetto articolo potrebbe condannare il figlio “incolpevole” a non ricevere alcuna tutela.


Stesso discorso vale per l’assegno successorio (artt 580 e 594 c.c.): alla morte del genitore il figlio incestuoso ha diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota che gli sarebbe spettata se fosse stato riconosciuto. Infatti, quest’ultimo non essendo riconoscibile non gode di alcun diritto successorio,  potendo unicamente ereditare come erede terzo e solo nel caso sia espressamente previsto dal de cuis nel proprio testamento.


Il perdurante limite alla facoltà di riconoscimento si traduce in ogni caso in una reale discriminazione per il figlio e non si comprende perché quel diritto, costituzionalmente garantito, all’identità personale possa essere soddisfatto attraverso una sentenza che dichiari la filiazione e non anche con un atto di autonomia privata: seppur configurabile come un diritto del genitore, il riconoscimento realizza l’interesse del figlio all’accertamento formale del suo stato e mantenere il divieto di riconoscimento vuol dire quindi privare il figlio della via principale attraverso la quale gli è dato realizzare il suo diritto allo stato (C.M. Bianca, La Famiglia, Giuffrè Editore, Milano).


Il cammino di riforma degli istituti che disciplinano la famiglia, iniziato con il codice del 1942 e giunto a maturazione con la riforma del 1975, non è ancora completo: permangono nella disciplina codicistica ancora troppe contraddizioni ed incogruenze, disposizioni del tutto superate dall’evoluzione dei tempi, la cui esistenza è spesso ignorata dalle persone comuni.


Avv. Claudia Depalma


Responsabile AMI-Sezione territoriale di Latina

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