Con sentenza del 4 novembre 2010 n.22505,
Con ricorso straordinario ex art 111 Cost, infatti, la signora M. impugnava il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma in ordine alla reclamata istanza dell’ex marito che richiedeva la revisione delle disposizioni accessorie di divorzio.
Con una lettera privata unilateralmente sottoscritta il signor V. prometteva di non mettere mai in discussione le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora M. e si impegnava ad osservarle e rispettarle puntualmente.
La ricorrente censurava la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dall’ex marito con la predetta missiva, deducendo che l’obbligo assunto con la stessa costituiva il frutto non di una determinazione unilaterale del firmatario ma di un nuovo e preciso accordo contrattuale delle parti in vista del loro divorzio.
Come noto, l’art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di giustificate variazioni di fatto.
La rinuncia al diritto di revisione, statuisce
Avv. Claudia Depalma
Responsabile AMI-Sezione territoriale di Latina.