Figli naturali: pur con l’affido condiviso prevale il mantenimento "indiretto

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Sì all’assegno per il figlio naturale in affido condiviso. La regola del mantenimento “indiretto” si impone se la sistemazione del figlio minore, anche naturale, è predominante presso uno dei genitori. Nel senso che, in caso di collocamento prevalente del minore presso la madre, il padre è tenuto a corrispondere un assegno periodico in quanto genitore non collocatario. La somma da versare, poi, sarà proporzionale ai tempi di affidamento.


Per questi motivi la Cassazione con la sentenza 22502/10 ha respinto il ricorso di un padre contro il decreto che stabiliva l’assegno di mantenimento in favore della figlia nata fuori dal matrimonio. Senza successo, infatti, l’uomo ha cercato di sostenere a piazza Cavour la sua richiesta di “mantenimento diretto” perché la bambina, anche se collocata prevalentemente presso la mamma, passava moltissimo tempo con lui. In pratica, chiedeva di contribuire direttamente alle sue esigenze quotidiane ed eventualmente, se necessario, di versare un assegno perequativo in favore della madre.


La Cassazione è stata di diverso avviso perché ha affermato, come previsto dalla legge, che il genitore non collocatario del minore deve versare una somma proporzionale ai tempi di affidamento, gestita dall’altro genitore, che paga le spese correnti. Insomma, non va dimenticato che la regola generale – anche per i figli naturali – è sempre quella che ogni genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al suo reddito. Ciò deriva direttamente dall’articolo 155 Cc, novellato dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso, che stabilisce l’opportunità di fissare un assegno periodico nel caso di collocamento prevalente del figlio presso un genitore. L’obbligo di versamento grava su chi non è collocatario del minore e l’importo risulterà determinato in base ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.


La Stampa.it

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