In merito alla importante odierna sentenza della Corte di Cassazione in ordine alle delibazioni dei provvedimenti di nullità dei matrimoni emesse dai giudici italiani, il presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, avv. Gian Ettore Gassani, dice: “Finalmente la Cassazione prende in via definitiva una posizione storica perché mira a bloccare il disinvolto aumento dei riconoscimenti, da parte dei giudici italiani, delle sentenze ecclesiastiche di dichiarazione di nullità dei matrimoni . Come è noto, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali, per avere efficacia nel nostro Paese, devono essere riconosciute dal giudice italiano. In assenza di riconoscimento (delibazione) esse non hanno efficacia in Italia.
Negli ultimi cinque anni si è registrato, infatti, un vertiginoso aumento delle procedure di annullamento dei matrimoni dinnanzi ai giudice ecclesiastici ed alla Sacra Rota.
In Italia nel 2009 sono stati circa 6 mila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni. Tale fenomeno ha indotto anche Papa Ratzinger ad intervenire (nel 2008 e nel 2010) per verificare eventuali eccessi o scappatoie sottostanti il vertiginoso aumento degli annullamenti del matrimonio.
In questi ultimi anni i giudici italiani, in assenza di direttive precise, hanno riconosciuto la stragrande maggioranza delle sentenze di annullamento dei matrimoni rese in sede ecclesiastica. E’ condivisibile, pertanto, l’orientamento della Suprema Corte secondo cui non può essere convalidata dal giudice italiano una sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio se il vincolo coniugale è durato almeno 20 anni.
La ‘ratio’ di tale decisione deriva dalla necessità di evitare che il ricorso alla giustizia ecclesiastica (ed il successivo ricorso alla giustizia italiana finalizzato all’annullamento del matrimonio) possa tradursi in una disinvolta ed incontrollata scappatoia finalizzata all’ottenimento dello stato libero in tempi rapidissimi che nulla hanno a che vedere con il significato sacramentale del matrimonio e delle reali cause che possano determinarne la dichiarazione di nullità”.
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