Il giorno 23 febbraio alle ore 14.20 il Governo ha risposto all’interrogazione Bernardini sull’applicazione della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
Ecco il testo dell’interrogazione parlamentare:
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI.
Al Ministro della giustizia.
Per sapere – premesso che: nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; la portata innovativa di questo testo, in linea con l’orientamento prevalente nei Paesi dell’Unione europea, risiede nel riconoscere che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la legge, novellando l’articolo 155 del codice civile, si pone cos l’obiettivo di riequilibrare l’asimmetria giuridica e pedagogica (considerato che ben l’88 per cento degli affidamenti hanno carattere esclusivo) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto con il genitore non affidatario; tuttavia, nei primi quattro anni di vigenza della succitata legge, risulta una diffusa sostanziale inapplicazione da parte dei diversi tribunali della Repubblica, dovuta principalmente alla difficoltà, da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate, che sono peraltro proprio quelle che la nuova legge intende correggere;
in particolare, la confusione nasce dall’idea che l’affidamento condiviso sia solo una nuova veste lessicale dell’affidamento congiunto già previsto dalla precedente normativa, come risulta dalla motivazione di numerose sentenze, con la conseguenza di poter trasporre nelle nuove situazioni tutta la precedente giurisprudenza;
in questo modo, molti tribunali continuano a sostenere che l’affidamento condiviso pu essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, negandolo, in particolare, in presenza di conflittualità, tenera età dei figli, distanza tra le abitazioni dei due genitori; al contrario, la legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi proprio all’affidamento esclusivo, consentendolo solo nelle situazioni in cui un genitore (quello da escludere dall’affidamento) costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo altres la possibilità di condanna per lite temeraria del genitore che abbia pretestuosamente, o infondatamente accusato l’altro di essere pregiudizievole per la prole;
alla precedente ipotesi si affianca a quel che consta agli interroganti peraltro un’altra forma, più subdola, di inosservanza della legge: stabilire l’affidamento condiviso, privandolo per dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata presso i due genitori (alcune sentenze introducono il concetto di collocazione dei figli, rendendo collocatario il precedente genitore affidatario) e l’assegnazione di compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi;
simili gravi carenze rappresentano, ad avviso degli interroganti, un danno per la collettività intera, ma soprattutto per i figli, che in caso di separazione dei genitori hanno invece diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della loro personalità, che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali; la Repubblica italiana si basa sul principio dello Stato di diritto e del rispetto della legge -: quali iniziative nell’ambito delle sue competenze il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione e in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei genitori separati e dei loro figli possano essere realmente tutelati.
*La risposta della Sottosegretaria Alberta Casellati, a nome del Governo:*
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 5-04232 DEL DEP. BERNARDINI . R I S P O S T A In risposta all’interrogazione dell’On. Bernardini, ritengo opportuno premettere che le informazioni attinenti i diversi quesiti sollevati sono state acquisite dal competente Ufficio Legislativo di questo Dicastero. Dall’analisi dei dati diffusi dall’ISTAT il 21 luglio 2010 – relativi alla rilevazione dei procedimenti di separazione e divorzio condotta per l’anno 2008 presso le cancellerie dei 165 tribunali civili emerge, infatti, che nelle separazioni e nei divorzi si è verificata negli ultimi anni una netta inversione di tendenza per quanto riguarda il tipo di affidamento dei figli minori. A motivo del cambiamento l?entrata in vigore della legge 54/2006 che ha introdotto, come noto, l’istituto dell’affido condiviso.
Nel rapporto ISTAT si legge, invero, che: “Gli effetti di questa nuova legislazione sono chiaramente visibili osservando l’andamento nel tempo delle quote corrispondenti alle differenti modalità di affidamento. Fino al 2005, l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre è stata la tipologia largamente prevalente. Nel 2005 nell’80,7 per cento delle separazioni e nell’82,7 per cento dei divorzi i figli minori sono stati affidati alla madre, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.
La custodia esclusivamente paterna si è mostrata residuale anche rispetto all?affidamento congiunto o alternato, risultando pari al 3,4 per cento negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,1 per cento per quelli scaturiti da sentenza di divorzio. A partire dal 2006, in concomitanza con l’Introduzione della legge 54/2006, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio della nuova tipologia di affido condiviso.
Il sorpasso vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre) per poi consolidarsi ulteriormente nel 2008 (78,8 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 19,1 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre). La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi.
Infine, l’affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell’1 per cento dei bambini”.
Dall’esame di tali dati emerge una netta inversione di tendenza a favore dell?affidamento condiviso a partire dal 2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8% di separazioni, e del 62,1% di divorzi con figli in affido condiviso.
L’esame dei dati non conferma, quindi, quanto indicato nell’interrogazione con riferimento ad una “sostanziale inapplicazione” della nuova forma di affidamento da parte dei Tribunali italiani, che sarebbe concesso in un numero “limitatissimo di casi”.
Non si hanno, invece, rilevazioni statistiche, sui casi di “svuotamento” dell’affidamento condiviso, consistenti nell’introdurre il concetto di “collocazione” dei figli presso uno dei due genitori. L’eventuale individuazione di un genitore “collocatario”, presso il quale il figlio minore abbia la propria dimora prevalente, non influisce, tuttavia, sulla distribuzione della responsabilità genitoriale che, nel caso di affidamento condiviso, continua ad essere equamente distribuita tra i genitori.
La previsione di una dimora abituale pu scaturire o dallo stesso accordo tra i coniugi (tale modalità di regolamentazione è, infatti, molto spesso presente nelle separazioni consensuali e nelle richieste di divorzio congiunto) o da provvedimenti adottati dal Tribunale che possono rendersi necessari per due ordini di ragioni. La prima ragione è da ravvisare nella necessità che il minore, soprattutto se in tenera età, abbia un preciso punto di riferimento logistico, elemento necessario per un corretto sviluppo psico-fisico.
Prevedere, infatti, una pari presenza del figlio nelle abitazioni di entrambi i genitori, implicherebbe un continuo trasferimento del minore, con effetti disorientanti per la sua crescita. Non a caso, è lo stesso legislatore che, disciplinando l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei genitori proprio in considerazione del preminente interesse dei figli a conservare la residenza occupata in costanza di matrimonio o di convivenza, riconosce tale esigenza.
Nella legge n.54/2006 che disciplina l’affidamento condiviso, sono state introdotte disposizioni in materia di assegnazione della casa coniugale. Tali disposizioni si sarebbero dovute ritenere superflue qualora il legislatore non avesse riconosciuto il diritto del minore a conservare un luogo di residenza, quanto meno “prevalente”.
La seconda ragione che pu giustificare il ricorso al “collocamento” prevalente del minore presso uno dei due genitori è da ravvisarsi, nel caso di separazioni o divorzi molto conflittuali, nell?esigenza di attenuare i conflitti attraverso una puntuale disciplina dei rapporti. Se, infatti, come sostenuto dagli interroganti e come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. N.16593 del 18.6.2008), la conflittualità tra i genitori non pu giustificare il ricorso all’affidamento esclusivo, è pur vero che pu rendere estremamente difficoltosa la gestione quotidiana dell’affidamento condiviso.
Se i genitori non sono capaci, a causa della conflittualità, di gestire in maniera condivisa i compiti quotidiani di cura del minore, l’intervento del giudice aiuta a stemperare ed evitare futuri conflitti stabilendo il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, ovvero disciplinando il regime di incontri con l’altro genitori nel rispetto di un’equa distribuzione delle cure parentali.
Anche la Corte di Cassazione ha esaminato decisioni che hanno disposto l’affidamento condiviso di un minore con collocamento prevalente presso uno dei genitori, stabilendo che in tali ipotesi in tema di mantenimento dei figli ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi “in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice pu disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, pu essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell?art. 155 cod. civ., nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23411 del 04/11/2009).
Peraltro, che l’esigenza da ultimo illustrata, di individuare il “domicilio” del minore sia comunemente avvertita, si desume anche dall?analisi della normativa che disciplina la materia nei principali paesi dell’Unione Europea. Dalle informazioni acquisibili sul sito internet della Rete Giudiziaria Europea realizzato dalla Commissione europea, emerge che nella maggior parte degli Stati membri (solo a titolo di esempio si citano Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Spagna) è previsto che in caso di separazione o divorzio permanga l?affidamento “congiunto” in capo a entrambi i genitori.
Tuttavia, quanto alla residenza del figlio – in mancanza di accordo dei genitori- decide il giudice stabilendo, senza modificare l’affidamento condiviso, le modalità di residenza. Posto, dunque, che la previsione nel provvedimento giudiziale di una residenza prevalente del minore non riduce, nè diminuisce i diritti del genitore “non collocatario”, tengo a sottolineare che le eventuali distorsioni nella corretta applicazione delle norme da parte delle Corti di merito possono essere censurate ricorrendo – nel caso di abusi commessi dal genitore “collocatario” – al procedimento disciplinato dall’art. 709 ter del c.p.c.. Ci detto, non si pu non convenire sulla situazione di forte disagio conseguente al collocamento prevalente presso uno dei genitori e non si pu, del pari, non impegnarsi in approfondite riflessioni concettuali.
Intendo precisare, infatti, che sui punti di possibile criticità è ferma e costante l’attenzione degli organi competenti e che, proprio in considerazione della estrema sensibilità della materia trattata, non si è mai smesso di ricercare, tra le molteplici soluzioni in astratto perseguibili, le formule più idonee a garantire in concreto la piena applicazione della legge n.54 del 2006.
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Collocare i bambini presso un genitore, significa a mio avviso privilegiare uno dei 2 e non le necessità del minore. Difatti se un figlio è abituato a vedere entrambi prima di dormire, la mancanza del papà (quasi sempre il perdente), può diventare davvero traumatica, soprattutto se l’ambiente ove vive è un ambiente ostile verso di lui e del suo nucleo familiare originario (nonni compresi). Quando accade ciò, può accadere che i bambini assumano i toni e le ostilità di quell’ambiente verso il papà…e da li a poco, il rapporto diventa sempre più difficile e complicato sino al rifiuto del papà stesso. Entriamo quindi in una situazione alienatoria sempre più difficile da gestire, per i servizi sociali (che magari intervengono sul richiesta del genitore alienato), per il tribunale dei minori e per il tribunale civile, costretto ad intervenire dopo un pò di tempo a causa della richiesta del cambiamento delle condizioni della separazione avanzata dalla parte FORTE IN QUEL DATO MOMENTO, cioè la madre. La scusa ufficiale e stantardizzata è : il\la bambina rifiuta d’incontrare il papà. A questo punto, al padre non resta che difendere il suo diritto, rincorrendo i propri figli nei tribunali e rimandando rimandando (parlo dei procedimenti in cui risulta parte offesa..), perde definitivamente l’affetto dei propri bambini. Un affetto perso solo apparentemente perchè la loro sofferenza è nascosta ed interiorizzata a causa DEL COLLOCAMENO PREVALENTE OSTILE A TUTTO CIO’ CHE RUOTA ATTORNO ALLA FIGURA DEL PAPA’.
Il Giudice deve tenere la bilancia in mano ma i figli non sono un pezzo di prosciutto da affettare, pesare e distribuire. Se i miei figli si sentono a proprio agio con la mamma o viceversa, la capacità genitoriale sta nell’assecondare il sentire dei figli, lasciandoli LIBERI di esprimersi e decidere dove e con chi restare. Non serve perseguitare il genitore “preferito”: il sentire dei figli non muterà. le guerre in questo campo fanno male solo alla salute e mai bene ai figli. Amore vuol dire libertà e qui sono in ballo i sentimenti che dovrebbero stare fuori dai Tribunali. Inoltre la parola alienazione rievoca la pazzia e certe patologie inventate rischiano di deformare le personalità dei veri soggetti deboli, cioè i minori, gli unici al centro della tutela. Mai mascherare la propria sete di vendetta dietro false tutele dei minori che hanno il diritto di giocare ed essere felici, liberi di andare dove li porta il cuore. lasciateglielo fare, un giorno vi ringrazieranno.
Il problema è: i figli all’inizio del dramma “non si sentono a proprio agio solo con uno dei due “e sai perchè? Perchè non avvertono la necessità di scegliere sino a quando non sono plagiati da chi decide al loro posto estromettendo uno dei 2 genitori dalla loro vita per motivi di “vendetta” verso il coniuge. Dalle mie parti si dice che è inutile fare “il ciuccio in mezzo ai suonatori”. Una bambina che ama il suo papà, i suoi nonni edi i suoi cuginetti, non può all’improvviso dimenticarsi di loro e guarda caso da quando è letteralmente sottratta alla loro presenza da parte di decisioni arbitrarie e consapevolmente distruttive. Il minore DEVE stare al centro di tutto ma non AL CENTRO DI CHI VUOL FAR CREDERE CHE PREFERISCE UNO DEI DUE, soprattutto quando ama indissolubilmente, e non può far a meno del genitore sottratto in nessun modo e per nessuna ragione, perchè sino a quel momento era LA SUA VITA ED IL SUO MONDO. Chi vuol far credere il contrario è la fotografia dell’inadeguatezza al ruolo per il quale è chiamato, perchè PENSA SOLO A SE STESSO. Nessun bambino può dimenticare i giorni felici trascorsi col genitore alienato e far finta che non gli manca. E’ solo l’ennesimo e squallido tentativo di autoassoluzione nel nome del proprio egoismo. Soprattutto quando ci sono prove schiaccianti del bene e dell’affetto che legava quel figlio|a al proprio papà o alla propria mamma. Tanto i filgli crescono e prima o poi capirànno il male subito e si chiederànno perchè. Assecondare i figli???? Cosa significa??? La responsabilità del genitore “apparentemente indispensabile” in quel monmento è palese, soprattutto quando l’ambiente in cui vive quel figlio|a è totalmente ostile al genitore sottratto.