Con la sentenza n.3905 del 17.02.20011
Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione dei redditi rappresenta un semplice indizio e non una prova ai fini della determinazione del predetto assegno, qualora sussistano ulteriori elementi che provino l’effettiva capacità reddituale del coniuge su cui grava l’obbligo di erogazione del mantenimento.
Il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento quanto all’ an debeatur, si basa sulla verifica dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dell’impossibilità di procurarseli, fondata su valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia tra la condizione attuale e quella in cui il nucleo versava durante il matrimonio. Il tenore di vita, fulcro dell’indagine, deve essere considerato quale quello che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto, secondo quanto affermato dal costante orientamento della Corte di Cassazione.
Nell’ottica della finalità assistenziale tipica dell’istituto dell’assegno in argomento di evitare l’alterazione di quel tenore di vita per il solo effetto della separazione,
Posto ciò,
Avv. Claudia Depalma
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina