Equiparazione tra famiglie ‘legittime’ e ‘di fatto’.

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Gassani: “Dalla Cassazione sentenza storica in un’Italia ancora troppo indietro in Europa”   


 


“La sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 12278/2011 che ha equiparato, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la famiglia ‘legittima’ a quella ‘di fatto’ costituisce un precedente storico per il riconoscimento dei diritti della famiglia”, commenta l’avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.  


 


“I giudici della Suprema corte, infatti, hanno statuito il risarcimento danni per la morte di un uomo, avvenuta in un incidente stradale, in favore della sua ex consorte e dei figli legittimi nonché in favore della convivente e dei figli naturali. Ciò – continua Gassani –  ripropone il tema della rilevanza sociale della famiglia di fatto, riconosciuta con questa sentenza come sodalizio familiare strutturato al pari di quella legittima e quindi degna di tutela giuridica. A tutt’oggi il nostro codice civile non contempla norme a tutela della famiglia di fatto, vista ancora come una ‘famiglia’ fragile e del tutto eventuale. Le statistiche invece sanciscono che in media le famiglie di fatto, quando nascono i figli, hanno una tenuta maggiore rispetto a quelle legate dal matrimonio. Significa che gli stereotipi che vedono quelle da coppie di fatto come unioni fragili e senza una progettualità familiare rischiano di sgretolarsi. In Italia vi sono circa 1 milione di coppie che vivono more uxorio ed un bambino su 5 nasce fuori dal matrimonio. L’aumento delle coppie di fatto deriva da una nuova cultura sociale e familiare ma anche dall’aumento vertiginoso di procedure di separazione e divorzio. I tempi insopportabili per ottenere nel processo una sentenza di divorzio costringono, per altro, molte persone a convivere per anni in attesa dell’ottenimento dello stato libero. Per cui non deve essere trascurato che molte coppie convivono ‘per forza’ e non per scelta. Resta tuttavia la discriminazione tra figli legittimi e figli naturali atteso che i vari disegni di legge per equipararli sono ancora fermi. Già la differenzazione terminologica tra figli ‘legittimi’ e ‘naturali’ la dice lunga sull’arretratezza culturale del nostro Paese. Ciò è comprovato, nel concreto, dalla circostanza che per la tutela dei figli legittimi è competente la giurisdizione ordinaria mentre per la quella dei ‘naturali’ è competente la giurisdizione minorile (che si occupa di infanzia ed adolescenza disagiata: come se essere figli naturali fosse sinonimo di disagio psicologico e sociale). L’Italia deve cambiare assolutamente rotta se vuole davvero entrare in Europa anche dal punto dei vista della effettiva e piena tutela dei diritti delle persone contro ogni discriminazione”.         

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