Non è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione se il soggetto passivo è il figlio già maggiorenne. Lo ribadisce la Cassazione (sentenza 4444/11).
Il caso
I giudici di appello di Catania riformano parzialmente una sentenza del Tribunale della città etnea emessa nei confronti di un imputato colpevole di aver causato lesioni al proprio figlio, modificando la qualificazione del fatto da lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) in abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.).
Contro la decisione, i legali del padre presentano ricorso in Cassazione per l’erronea applicazione del reato di abuso di correzione, considerando che il figlio all’epoca dei fatti era già maggiorenne. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ribadendo che il reato in questione è configurabile nei confronti del genitore finchè ha la potestà sui figli.
Nel caso in esame la persona offesa era all’epoca dei fatti già maggiorenne. Ne deriva che non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione: il figlio maggiorenne, seppur convivente, non è più sottoposto all’autorità del genitore. Sull’imputato gravano perciò solo le spese processuali. Qualificato in conclusione il fatto come lesione personale, punibile a querela di parte, ed essendo stata rimessa la querela nel corso del dibattimento, il reato risulta estinto.
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